Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3904 del 05/11/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3904 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Furfaro Rossella, n. a Polistena il 22/01/1985;

avverso la sentenza del Tribunale di Aosta in data 14/12/2012;

udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale P. Canevelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del Difensore di fiducia, Avv. A. Cimino, che si è riportato ai
motivi;

RITENUTO IN FATTO

1.Furfaro Rossella ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con
cui il Tribunale di Aosta l’ha condannata per il reato di cui all’art. 256, comma 1,
del d. Igs. n. 152 del 2006 (capo 2 del proc. n. 444/2012 R. G. Dib. – n.
2522/2011 R.G.N.R.) per avere gestito, quale legale rappresentante della
Tra.mo.ter s.a.s., mediante operazioni di stoccaggio, rifiuti speciali non pericolosi

Data Udienza: 05/11/2014

composti da terre e rocce da scavo miste con materiali da demolizione che
annoveravano frazioni di calcinacci, asfalto, cemento e materiali plastici per
almeno 150 mc. circa di rifiuti.

2. Con un unico motivo, volto ad invocare violazione di legge, lamenta di essere
stata condannata per avere provveduto allo “stoccaggio non autorizzato” dei

mediante operazioni di stoccaggio”, rifiuti speciali pericolosi, non
comprendendosi, dunque, per quale delle due ipotesi di reato vi sia stata
condanna, tanto più che la Tra.mo.ter era in possesso di autorizzazione come
gestore ambientale.
Sotto un secondo profilo lamenta comunque che il Tribunale non abbia accertato
la possibile utilizzazione diretta delle terre e rocce da scavo come regolamentata
dall’art.186 del d.lgs. n. 152 del 2006 a seguito delle modifiche operate dalla
legge n. 13 del 2009, tanto più in quanto detta utilizzazione ha invece
comportato l’assoluzione per l’ipotesi contestata in altro procedimento riunito.
Inoltre il verbale di sequestro, richiamato dal Tribunale per fondare la condanna,
non ha riportato dati oggettivi bensì mere valutazioni della p.g. operante, nulla
ivi dicendosi in ordine alla riconducibilità del materiale alla Tra.mo.ter.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata si è limitata, quanto all’addebito di cui al capo 2) del
proc. n. 444/2012 R. G. Dib. – n. 2522/2011 R.G.N.R., unico investito dal
ricorso, ad affermare, a pag. 8, che l’imputata si è resa “responsabile di avere
provveduto allo stoccaggio non autorizzato, avvenuto in loc. Les Iles Miseregne
del Comune di Fenis (Ao), di circa 150 mc. di rifiuti speciali non pericolosi,
composti da terre e rocce da scavo frammiste con materiali da demolizione che
comprendevano calcinacci, asfalto, cemento e materiali plastici vari (cfr. verbale
di sequestro preventivo datato 7/11/2011, agli atti)”, a tale affermazione
facendo, subito dopo, seguire la conclusione in ordine alla colpevolezza “ogni
oltre ragionevole dubbio” per la contravvenzione in esame.
E’ pertanto visibilmente mancata, come lamentato in ricorso, l’esposizione delle
ragioni per le quali la colpevolezza sia stata ritenuta, tale non potendo certo
considerarsi il generico riferimento al verbale di sequestro, il cui contenuto non è

suddetti rifiuti, mentre era stata chiamata a rispondere di “avere gestito,

neppure dato conoscere; incombe infatti sul giudice, che deve necessariamente
decidere juxta alligata et probata, ex art. 526 c.p.p., l’onere di precisare e
puntualizzare le sue dirette fonti di convincimento, con l’indicazione delle prove
che ha ritenuto di porre a base della decisione stessa, in relazione al disposto
dell’art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) ultima parte.
E ciò tanto più considerando che per l’ addebito di cui all’art. 256, comma 3, d.

R.G.N.R., dal quale l’imputata è, invece, stata assolta, la stessa sentenza ha
escluso che le terre e rocce da scavo potessero considerarsi rifiuti stante il loro
stoccaggio da meno di un anno in attesa del loro successivo utilizzo.
La sentenza deve dunque, per tale pregiudiziale motivo, essere annullata con
rinvio al Tribunale di Aosta in diversa composizione che dovrà dare conto delle
ragioni della sussistenza o meno della condotta illecita e della sua riconducibilità
o meno alla persona dell’imputata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Aosta in diversa
composizione.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2014.

Igs. cit. di cui al capo a) del proc. n. 196/2012 R. G. Dib. – n. 2595/2011

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