Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39033 del 15/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 39033 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: CARCANO DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MONTESANO SAVINO N. IL 21/10/1973
avverso la sentenza n. 42428/2011 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 27/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO
CARCANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. F-txuAcci> ce,
kLeAl.-)lij

Udit i difensor Avv.;

la C-O V lefue0

Data Udienza: 15/04/2013

Ritenuto in fatto
Savino Montesano propone, per tramite del difensore, ricorso straordinario per errore
di fatto ex art. 625 bis c. p. p. contro la sentenza 27 marzo 2012, depositata 17 marzo 2012
della seconda Sezione penale di questa Corte con la quale è stato rigettato il ricorsi proposto
dallo stesso Montesano avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano con la quale fu
confermata la sentenza di condanna per associazione a delinquere finalizzata alla commissione
di più delitti di clonazione e utilizzo indebito di carte di credito e appropriazione indebita di

La Corte ha rigettato il ricorso proposto in relazione alla determinazione della pena inflitta dal
giudice d’appello, ritenendo erroneamente che la predetta pena era stata determinata in
misura pari al limite edittale, senza tenere conto che Montesano era stato ritenuto responsabile
di mera partecipazione al reato associativo, senza l’aggravante di promotore o capo della
stessa associazione. Per tal motivo la pena inflittagli non era pari al minimo edittale.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
Come emerge dagli atti e dal ricorso proposto dal difensore di Savino Montesano, avv.to
Maurizio Gandolfi, non risulta conferita apposita procura speciale a proporre ricorso ex art.
625 bis c. p. p.; procura da ritenersi imprescindibile, trattandosi di impugnazione di carattere
straordinario e quindi di stretta interpretazione, riservata ex art. 625 bis c. p. p., comma 2,
esclusivamente al condannato. E’, dunque, preclusa l’applicabilità del disposto dell’art. 571 c.
p. p., comma 3, relativo al difensore dell’imputato (Sez. IV, 5 luglio 2011, dep. 12 aprile 2012
n. 13918; Sez. II, 5 novembre 2003, dep. 15 dicembre 2003, n. 47848). Nel caso di specie il
difensore ha presentato il ricorso nell’interesse del condannato, come risulta nell’epigrafe
dell’atto e in’calce allo stesso, senza essere munito di procura speciale.
3.11 ricorso è , dunque, inammissibile per manifesta infondatezza e per avere proposto
censure non consentite nel giudizio di legittimità e, a norma dell’art.616 c.p.p., il ricorrente va
condannato, oltre che al pagamento delle spese processuali, a versare una somma, che si
ritiene equo determinare in euro 500,00 in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo
le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n.186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento di € 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2013.

carburante.

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