Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3903 del 12/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3903 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARIGLIA GENNARO N. IL 07/06/1979
avverso l’ordinanza n. 41/2013 TRIB. LIBERTA’ di FOGGIA, del
04/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;
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.iettdsentite le conclusioni del PG Dott. FA-Ar ed
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza del 4 aprile 2013, il Tribunale di Foggia ha confermato
l’ordinanza di convalida (e contestuale decreto) di sequestro preventivo emesso dal
Gip dello stesso Tribunale il 6 marzo 2013 in relazione all’art. 44, comma 1, lettera c),
del d.P.R. n. 380 del 2001, avente ad oggetto manufatti pertinenti ad un immobile
realizzati in area paesaggisticamente vincolata e in totale difformità sia dal parere
paesaggistico che dal permesso di costruire rilasciato.

cassazione, deducendo, con un primo motivo di doglianza, la violazione degli artt.
159, 161 comma 4, 324, comma 6, cod. proc. pen., per omessa notificazione
dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale di fronte al Tribunale. Si rileva, in
particolare, che il giudice del riesame, pur in presenza di un’eccezione della difesa
relativa alla mancata notificazione dell’avviso all’interessato, aveva giustificato tale
omissione dichiarando in udienza l’irreperibilità del ricorrente in virtù delle vane
ricerche effettuate dai carabinieri incaricati della notificazione dell’atto. Lamenta la
difesa che lo stesso giudice avrebbe dovuto preliminarmente disporre nuove ricerche
e, in caso di esito negativo, emettere il decreto di irreperibilità, ordinando comunque
che la notificazione fosse eseguita mediante consegna al difensore.
Con un secondo motivo di doglianza, si deducono la mancanza e la manifesta
illogicità della motivazione in ordine alle ragioni che giustificherebbero la permanenza
del sequestro preventivo, trattandosi – secondo la difesa – di opere che non
comportavano alcun aumento del carico urbanistico e dovevano essere ritenute
“pertinenze”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente
assorbimento del secondo.
Dalla documentazione in atti trasmessa a questa Corte risulta che i carabinieri
incaricati della notificazione all’indagato dell’avviso dell’udienza camerale di fronte al
Tribunale del riesame hanno redatto un verbale di vane ricerche e non hanno
proceduto alla notificazione. Risulta altresì che non si è proceduto a nuove ricerche
dell’imputato ai fini della dichiarazione della sua irreperibilità ai sensi dell’art. 159 cod.
proc. pen.; né si è comunque proceduto alla notificazione dell’avviso per l’imputato
mediante consegna di copia al difensore ai sensi dell’art. 159 o dell’art. 161, comma
4, cod. proc. pen.

2. – Avverso l’ordinanza l’indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per

Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al
Tribunale di Foggia, perché provveda alla corretta instaurazione del contraddittorio al
fine di procedere al giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Foggia.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.

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