Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39028 del 15/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 39028 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di Contestabile Vanessa, nata a Brindisi il 2-8-74,
avverso la sentenza in data 16-2-12 della Corte di Appello di Lecce, sezione 2° penale.
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo.
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale,
dott. Francesco Iacoviello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO
1 .-. Contestabile Vanessa ricorre per cassazione, tramite il suo difensore, avverso
la sentenza di cui in epigrafe, che ha confermato la condanna, con le attenuanti
generiche, alla pena di mesi nove di reclusione per il reato di cui all’art. 367 c.p., a
lei ascritto, per avere, con denuncia sporta presso la Questura di Brindisi, affermato
falsamente di avere subito il furto della autovettura Fiat Uno tg 308731, intestata a
Bucci Michele, ma di fatto nella sua disponibilità (in Brindisi, in data 5-5-2006).
La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di
affermazione della sua responsabilità peril reato di cui all’art. 367 c.p. a lei ascritto,
segnalando che la denuncia era stata da lei formalizzata solo in data 5 maggio
2006, e cioè ben tre giorni dopo il fermo ed il sequestro della automobile.
2 . . Il ricorso è inammissibile perché basato su doglianze non consentite in sede di
giudizio di legittimità. Le censure della ricorrente attengono invero alla valutazione
della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può
essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su
motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di
appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla
conferma della sentenza di primo grado attraverso un esame completo ed
approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il
profilo della congruità e della correttezza logica.
3 . . Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
cassa delle ammende che, in relazione ai motivi delle inammissibilità, si stima
equo determinare in euro mille.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 15-4-2013
te
Il 7nsigliere e e SOT,
Depositato In Ca

Data Udienza: 15/04/2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA