Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39026 del 15/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 39026 Anno 2013
Presidente: SERPICO FRANCESCO
Relatore: CARCANO DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LAFORE’ UMBERTO N. IL 01/02/1950
avverso la sentenza n. 2354/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
09/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO
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Udito il Procuratore generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 15/04/2013

1
Ritenuto in fatto
1.Umberto Laforè impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata
confermata la decisione di primo grado, resa all’esito del giudizio abbreviato, che lo condannò
per il delitto di evasione per essersi allontanato dall’abitazione ove era agli arresti domiciliari.
Ad avviso della Corte di merito, il complessivo quadro probatorio, smentisce l’assunto
difensivo. Gli atti d’indagine, posti a fondamento della decisione di primo grado, danno la prova
della condotta di evasione. La sera del 18 febbraio 2012 Laforè si è allontanato senza alcuna

convivente Giovanna Vasile. Lo stesso imputato non ha negato i fatti addebitati e si è limitato
solo a giustificare l’accaduto. Non è da dubitare, secondo il giudice d’appello, la sussistenza del
dolo, poiché la violazione non può essere giustificata dall’intento di evitare più gravi
conseguenze dalla lite con la convivente.
Per il giudice d’appello, la specificità dei fatti rende giustificata una riduzione di pena,
ma la condotta non giustifica l’attenuante del quarto comma, poiché Vitale non ha fatto rientro
o in ogni caso non si è spontaneamente presentato ai Carabinieri.
2. La difesa del ricorrente deduce:
– violazione di legge in relazione al diniego del differimento dell’udienza in camera di
consiglio in appello, per inosservanza dell’art.178 lett. c) c.p. nonché vizio di motivazione.
La Corte d’appello, nonostante il difensore abbia richiesto rinvio dell’udienza di
trattazione del processo per altro concomitante impegno professionale relativo ad altro
processo con imputati arrestati in flagranza, ha rigettato tale richiesta facendo esclusivo
riferimento al fatto che nel procedimento camerale non è obbligatoria la presenza del
difensore.
Il ricorrente deduce che, seppur vero che la presenza del difensore non è obbligatoria,
là dove il vi sia un legittimo impedimento e il difensore non rinuncia alla presenza, l’udienza
non può che essere rinviata.
Ne è derivata la nullità della sentenza pronunciata all’esito dell’udienza svolta in
assenza del difensore.
-nullità della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione
all’art.385 c.p. e 530 comma 2 c.p.p.
L’allontanamento di Laforè dal luogo degli arresti domiciliari, giustificato dall’esigenza di
smaltire e stemperare la tensione famigliare, non integra il delitto di evasione, poiché egli non
si allontanato per sottrarsi alla misura custodiale.
Manca pertanto l’elemento soggettivo del reato.

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autorizzazione dall’abitazione ove era agli arresti domiciliari, dopo un violento litigio con la

3

3.11 ricorso è , dunque, inammissibile per manifesta infondatezza e per avere proposto
censure non consentite nel giudizio di legittimità e, a norma dell’art.616 c.p.p., il ricorrente va
condannato, oltre che al pagamento delle spese processuali, a versare una somma, che si
ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo
le condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n.186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2013.

e al versamento di C 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

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