Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39021 del 14/07/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39021 Anno 2015
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SILENZIO PACIFICO N. IL 16/07/1980
avverso la sentenza n. 7790/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 14/07/2015
1. SILENZIO Pacifico, a mezzo del proprio difensore, ha proposto
ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale, in data
11/06/2013, la Corte di Appello di Napoli aveva confermato la sentenza
pronunciata in data 19/11/2009 con la quale il tribunale della medesima
città lo aveva ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 642 cod.
L’imputato, ha dedotto:
a)
l’errata qualificazione giuridica del fatto che avrebbe dovuto
essere sussunto nella fattispecie di cui all’art. 640 cod. pen.;
b) la tardività della querela
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto alla tardività della querela, la motivazione addotta sul
punto dalla Corte è ineccepibile avendo tratto le corrette conseguenze
giuridiche dalla ricostruzione in fatto.
Alla stessa conclusione deve giungersi in ordine alla qualificazione
giuridica, in quanto, in considerazione della ricostruzione fattuale
effettuata dalla Corte, la condotta del ricorrente correttamente è stata
sussunta nella fattispecie di cui all’art. 642 cod. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.
P.Q. M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 14/07/2015
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