Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3902 del 29/12/2014
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3902 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: CAPUTO ANGELO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FERRETTI SERGIO N. IL 27/10/1968
avverso la sentenza n. 2/2013 TRIBUNALE di LARINO, del
06/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO
Data Udienza: 29/12/2014
Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. F. Baldi, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per
remissione della querela.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza deliberata il 06/11/2014, il Tribunale di Larino ha confermato
la sentenza del 12/06/2012 con la quale il Giudice di pace di Termoli aveva
Giovanni Pignoli, condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni
in favore della parte civile.
Avverso l’indicata sentenza del Tribunale di Larino ha proposto ricorso per
cassazione, nell’interesse di Sergio Ferretti, il difensore avv. N. Cristofaro,
denunciando inosservanza o erronea applicazione dell’art. 595 cod. pen. e vizio
di motivazione.
In data 23/12/2014 è pervenuto il verbale redatto dai Carabinieri della
Stazione di Termoli in presenza dei quali Giovanni Pignoli ha dichiarato di
rimettere la querela per il fatto in esame e Sergio Ferretti ha dichiarato di
accettare la remissione. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata
senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela, mentre le
spese del procedimento devono essere poste a carico del querelato Sergio
Ferretti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
remissione dì querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato
Ferretti Sergio.
Così deciso il 29/12/2014
dichiarato Sergio Ferretti colpevole del reato di diffamazione in danno di