Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3902 del 20/01/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3902 Anno 2016
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio
avverso l’ordinanza in data 14/09/2015 del Tribunale di Busto Arsizio nel
procedimento nei confronti di
DI DIO Maycol nato a Varese il 20.07.1995

visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Pompeo Viola, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio
dell’ordinanza impugnata;

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Busto Arsizio con ordinanza del 14/09/2015 non convalidava
l’arresto di Maycol Di Dio – richiesto dal P.M. – in quanto non eseguito nello stato
di flagranza o di cosiddetta quasi-flagranza, evidenziando che dal verbale di
arresto si rilevava che l’autore della rapina di cui al capo d’imputazione era
fuggito dagli addetti alla vigilanza rifugiandosi all’interno di un capannone, dove
non era stato seguito e all’interno del quale era stato trovato dagli agenti
successivamente intervenuti, durante il controllo dei tre piani da cui era formato

Data Udienza: 20/01/2016

l’immobile; specificava inoltre che l’indagato era risultato negativo alla
perquisizione personale, che lo zaino dove era stata occultata la merce era stato
lasciato fuori dal capannone, che non era stata rinvenuta la catena che a detta
dei vigilanti era stata utilizzata per percuoterli e divincolarsi. Precisava infine che
era decorso il termine di 48 ore previsto dall’art.558 comma 4 cod. proc. pen.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale
di Busto Arsizio sulla base di due motivi:
erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
con riferimento agli artt. 391 e 558 cod. proc. pen. attesa la tempestività
della richiesta di convalida;

contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal
testo del provvedimento impugnato ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
con riferimento alla nozione di quasi flagranza.

Con nota del 18/11/2015 il P.G. presso la Corte di Cassazione ha chiesto
l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata sul presupposto della
legittimità dell’arresto eseguito e non convalidato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Non sono in contestazione le modalità dell’arresto in questione, così come
riportate dal tribunale nell’ordinanza impugnata.
Ritiene il P.M. ricorrente che il giudice della convalida non avrebbe tenuto conto
dell’insegnamento della Suprema Corte in base al quale lo stato di quasi
flagranza che legittima l’arresto presuppone una correlazione tra l’azione illecita
e l’attività di limitazione della libertà che pur superando l’immediata
individuazione dell’arrestato sul luogo del reato, permetta comunque – come nel
caso di specie – la riconduzione della persona all’illecito sulla base della
contiguità del controllo, anche indiretto, eseguito da coloro i quali si pongono al
suo inseguimento, siano le parti lese o gli agenti della sicurezza.
In realtà la questione, tutt’altro che pacifica – a differenza di quanto sostenuto
dal P.M. nel ricorso – è stata diversamente risolta da una parte della stessa
giurisprudenza di legittimità convinta dell’affermazione secondo cui non ricorre lo
stato di quasi flagranza qualora l’inseguimento dell’indagato da parte della polizia
giudiziaria sia iniziato, non già a seguito e a causa della diretta percezione dei
fatti, ma per effetto e solo dopo l’acquisizione di informazioni da parte di terzi.
Il contrasto giurisprudenziale ha determinato il recente intervento delle sezioni
unite di questa Corte che hanno dato risposta negativa alla questione
controversa se può procedersi appunto all’arresto in flagranza sulla base di

2

P

informazioni della vittima o di terzi, fornite nella immediatezza dei fatti (udienza
del 24/11/2015, PM c/ Cantalice, la cui motivazione è in corso di redazione).
A tale principio pertanto ritiene il Collegio di uniformarsi, con conseguente rigetto
del ricorso, rimanendo così assorbita l’altra questione relativa alla tempestività
della richiesta di convalida, attinente comunque ad un arresto non
legittimamente eseguito.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il giorno 20 gennaio 2016

Il Consigliere estensore

sidente

P.Q.M.

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