Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3902 del 12/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3902 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

Data Udienza: 12/11/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI FIRENZE
nei confronti di:
TELLO MARIANO N. IL 25/12/1989
FIESOLI VITTORIO N. IL 11/11/1942
POLLINI NELLA N. IL 10/02/1943
avverso l’ordinanza n. 82/2013 TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE, del
30/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliereflott. CHIARA GRAZIOSI;
S
le sentite le conclusioni del PG Dott.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Uditi difensor Avv.; h 6:\_44, 0 kjuy,g__

d-

21603/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 30 aprile 2013 il Tribunale di Firenze, a seguito di richiesta di riesame
del decreto di sequestro preventivo di un’area ove sarebbero state eseguite opere abusive
emesso dal gip dello stesso Tribunale in data 27 marzo 2013 – richiesta proposta da Tello
Mariano, Fiesoli Vittorio e Pollini Nella, indagati per i reati di cui agli articoli 110 c.p., 29 e 44,
comma 1, lettera c), d.p.r. 380/2001 e 181, commi 1 e 1 bis, d.lgs. 42/2004 -, accoglieva
parzialmente tale richiesta, riconoscendo l’esistenza del fumus commissi delicti e del periculum
in mora, ma dando atto dell’intervenuta rimozione di buona parte delle opere abusive e
disponendo pertanto la revoca del sequestro per esse e per l’area a esse esterna.
2. Ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze
adducendo tre motivi. Il primo motivo denuncia violazione dell’articolo 44, comma 1, lettera c),
d.p.r. 380/2001 e omessa motivazione: l’unica attività legittimamente effettuabile sull’area
sarebbe quella agricola, e non risulterebbe che gli indagati la svolgano. Il secondo motivo
denuncia violazione dell’articolo 181, commi 1 e 1 bis, d.lgs. 42/2004 e omessa motivazione,
perché sul reato paesaggiostico il Tribunale non si pronuncerebbe in alcun modo. Il terzo
motivo denuncia violazione dell’articolo 321 c.p.p. sul

periculum in mora

e omessa

motivazione: dando atto che in passato nell’area vi era un impianto di autodemolizione, il
Tribunale avrebbe ritenuto che l’attività attuale di parcheggio di caravan avrebbe minor
impatto sull’ambiente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo adduce che il dissequestro, laddove consente “la prosecuzione nell’area delle
attività che legittimamente possono in essa svolgersi” sarebbe sorretto da una motivazione
“del tutto errata in diritto e del tutto contraddittoria – se non del tutto omessa -“. Il Tribunale
avrebbe omesso di indicare che l’area interessata dagli abusi edilizi è “agricola di particolare
interesse culturale”: e dagli atti non risulta che gli indagati svolgessero l’attività agricola, “né il
giudice accerta e motiva la sua decisione in tal senso”, risultando anzi l’opposto per avere il
Tribunale dato atto di come gli indagati l’avessero utilizzata quale parcheggio di caravan. Ora,
a prescindere dal fatto che, nella fattispecie di cui all’articolo 325 c.p.p. rileva – quale
violazione di legge – solo l’omessa o l’apparente motivazione, ma non la motivazione illogica o
incompleta (Cass. sez.V, 1 ottobre 2010 n. 35532; Cass. sez.VI, 20 febbraio 2009 n. 7472;
Cass. sez.V, 28 febbraio 2007 n. 8434; Cass. sez.III, 15 giugno 2004 n. 26583; S.U. 13
febbraio 2004 n. 5876), la doglianza non corrisponde al reale significato dell’impugnato
provvedimento, nel quale, anzitutto, si è riconosciuta l’esistenza dei presupposti in termini di
fumus commissi delicti e di periculum in mora per i reati contestati, ma si è pervenuti a un
dissequestro parziale semplicemente come presa d’atto della già avvenuta rimozione di gran

parte delle opere abusive, senza peraltro porre in discussione il fatto che gli indagati, una volta
ritornata l’area nella loro disponibilità, avrebbero potuto svolgervi solo attività legittime
laddove si dispone la permanenza del sequestro solo sulle opere abusive non ancora rimosse
“così nel contempo soddisfacendo le esigenze cautelari ravvisate e consentendo la
prosecuzione nell’area delle attività che legittimamente possono in essa svolgersi”: e il fatto
che nel relativo inciso sia stato utilizzato il sostantivo “prosecuzione”, pur in certa misura
improprio, a una lettura logica e contestualizzante non può,

ictu ocu/i, significare che il

Il secondo motivo lamenta una pretesa mancanza di considerazione del reato paesaggistico, e
in particolare della compatibilità con la tutela paesaggistica dell’attività accertata di
autorimessaggio. Anche in questo caso non vi è correlazione con il contenuto dell’ordinanza,
poiché questa ha dato atto che il sequestro è stato emesso non solo per il reato edilizio ma
anche per quello paesaggistico (paragrafo 1 della motivazione) e ha confermato poi la
motivazione del decreto impugnato sugli “indizi dei reati”, nonché sulle esigenze cautelari
(paragrafo 3 della motivazione). Né, infine, per quanto si è appena osservato a proposito del
precedente motivo, il Tribunale ha autorizzato l’esercizio di attività Alegittime sull’area
dissequestrata.
Il terzo motivo sostiene che sussista vizio motivazionale quanto al periculum in mora, in
rapporto alla precedente attività di autodemolizione anteriore a quella di autorimessaggio.
Ancora una volta non può non rilevarsi che il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza del
periculum in mora e per l’area dissequestrata non ha autorizzato lo svolgimento di attività
illegittime; quanto poi al confronto, censurato dal ricorrente, tra l’attività di autodemolizione e
l’attività di sosta e parcheggio di autocaravan, non può non osservarsi che la considerazione
della più recente attività come “di impatto urbanistico certamente modesto ed inferiore a
quello dell’attività che prima vi si svolgeva” è riportata nella ordinanza non come valutazione
del Tribunale, bensì nella sintesi delle argomentazioni versate nella richiesta di riesame.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso del PM.

Così deciso in Roma il 12 novembre 2013

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

Tribunale abbia autorizzato lo svolgimento di attività illegittime sull’area dissequestrata.

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