Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39018 del 29/04/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 39018 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: FOTI GIACOMO

Data Udienza: 29/04/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARISTA PAOLO N. IL 12/02/1955
DI CARO GAETANO N. IL 09/12/1955
avverso l’ordinanza n. 54/2014 TRIB. LIBERTA’ di GENOVA, del
10/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. g912,76

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Uditi difensor Avv.;
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-1- Carista Paolo e Di Carlo Gaetano, indagati ex artt. 73 e 80 co. 2 del d.p.r. n.309/90 per avere acquistato da trafficanti colombiani dieci panetti di cocaina per un peso
complessivo di dieci chilogrammi, pura all’88%- congiuntamente ricorrono per cassazione
avverso l’ordinanza del Tribunale di Genova, del 10 febbraio 2014, che ha respinto la
richiesta di riesame del provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso nei loro
confronti dal Gip dello stesso tribunale il 2 gennaio 2014, da essi impugnato solo in punto di
sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura applicata.
-2- Deducono i ricorrenti i vizi di violazione di legge e di motivazione dell’ordinanza
impugnata, sempre con riguardo alle ritenute esigenze di cautela, non avendo, a loro
giudizio, il tribunale considerato che unica era la vicenda nella quale i due indagati sono
rimasti coinvolti e che lo stesso Gip aveva ipotizzato il ricorso ad una misura meno
afflittiva, per garantire il cui rispetto da parte di due esponenti avrebbe potuto farsi ricorso
ad appositi dispositivi elettronici.
Considerato in diritto.
-1- II ricorso è infondato, ai limiti dell’inammissibilità.
In realtà, il tribunale del riesame, anche se in termini sintetici, ha tuttavia chiaramente e
legittimamente osservato che l’acquisto, da parte dei due indagati, di una notevole quantità
di cocaina (otto chilogrammi di sostanza pura) di per sé doveva ritenersi significativa: delle
notevoli disponibilità economiche dei due, dell’esistenza di stabili rapporti con fornitori
esteri, e dunque della possibilità di prendere contatto con i grossi trafficanti internazionali di
stupefacenti, della notevole capacità di smercio della sostanza acquistata, e dunque della
esistenza di stabili rapporti anche con la rete di distribuzione della droga.
Circostanze non contestate e considerazioni del tutto condivisibili, che hanno giustamente
indotto i giudici del riesame ad indicare i due odierni ricorrenti come soggetti stabilmente
dediti all’illecito traffico, capaci di gestirlo anche per importanti quantità, donde la coerente
conclusione circa l’inidoneità di misure diverse da quella applicata a garantire dal pericolo
di reiterazione del reato. Hanno poi anche ricordato i giudici del riesame i precedenti
(specifici per il Carista) e l’assenza di stabile attività da parte del Di Caro; elementi che gli
stessi giudici hanno ritenuto capaci di ribadire il negativo giudizio espresso nei confronti dei
due indagati e la necessità di ricorrere alla misura custodiale più afflittiva.
A fronte di così coerenti argomentazioni, che si presentano certamente in piena sintonia
con gli elementi probatori acquisiti, i ricorrenti svolgono censure del tutto generiche e
ripetitive di temi già posti all’attenzione del tribunale, peraltro, spesso attraverso
considerazioni di merito, non consentite nel giudizio di legittimità.
-2- Il ricorso deve essere, quindi, rigettato ed i ricorrenti condannati al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore
dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94 c. 1 ter
disp. att. del c.p.p.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2014.

Ritenuto in fatto.

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