Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39014 del 29/04/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 39014 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: FOTI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SGAMBETTERRA GIROLAMO N. IL 27/02/1978
avverso la sentenza n. 6560/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
27/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Voila-t
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Uditi difens Avv.;

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Data Udienza: 29/04/2014

Ritenuto in fatto.

Considerato in diritto.
Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.
-1- Il primo dei motivi proposti è inammissibile, non solo perché tende a rimettere in
discussione i termini dell’accordo finalizzato all’applicazione della pena oggetto del
patteggiamento (ciò che, come ripetutamente ha affermato questa Corte, non è consentito a
nessuna delle parti, salvo i casi di palese violazione di legge), ma anche perché non tiene
alcun conto del fatto che al giudice del merito, nell’ipotesi di pena concordata tra le parti,
non spettano particolari obblighi motivazionali o di approfondimento dei fatti contestati,
sostanzialmente ammessi dall’imputato che ha chiesto di patteggiare la pena, bensì solo di
accertare, oltre che la corretta qualificazione dei fatti e la congruità della pena concordata,
l’eventuale presenza di cause di non punibilità che impongano l’immediata relativa
declaratoria, ex art. 129 c.p.p.
Compito al quale ha regolarmente atteso quel giudice.
Invero, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il giudicante, nell’applicare la pena
concordata, ha preso e dato atto del fatto che le emergenze processuali (verbale di
contestazione, esito dell’alcoltest) evidenziavano l’assenza dei presupposti per pervenire ad
una sentenza di proscioglimento, oltre che la corretta qualificazione dei fatti.
Il ricorrente, d’altra parte, propone censure del tutto generiche, posto che non indica quali
sono le circostanze, ignorate dal giudice, grazie alle quali avrebbe potuto essere emessa
sentenza assolutoria.
-2- Fondato è, viceversa, il secondo motivo di ricorso.
Osserva, in proposito, la Corte che, se è vero che nel determinare la durata della
sospensione della patente di guida -che rimane estranea al “patteggiamento”- il giudice
dispone di un potere discrezionale, è altresì vero che, comunque, allorché intenda fissarla in
misura notevolmente distante dai minimi previsti dalla legge, o addirittura nei massimi, ha il
dovere di indicare le ragioni della sua decisione.
A tale obbligo non ha adempiuto il tribunale, il quale si è limitato ad indicare la durata
della sanzione accessoria applicata senza nulla chiarire circa le ragioni per le quali ha
ritenuto di disporla nella indicata misura massima prevista dalla legge.
La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata, limitatamente alla determinazione
della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Milano.
P . Q .M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Milano.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2014.

-1- Sgambetterra Girolamo, imputato ex art. 186, co. 21b e co. 2 sexies del codice della
strada (tasso alcolemico rilevato pari a 0,82 e 0,85 gli nelle due prove), ricorre per
cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano, del 27 giugno 2013, che,
nell’emettere sentenza ex art. 444 c.p.p., ha applicato, nei confronti dello stesso, la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno.
Denuncia il ricorrente: a) la mancata assoluzione dell’imputato; b) l’assenza di
motivazione della sentenza impugnata in punto di determinazione della durata della sanzione
amministrativa accessoria, applicata nella misura massima prevista dalla legge.

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