Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3901 del 12/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3901 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE “D’APPELLO DI
eligig-IcA 9Ns5o Il. Igle,
CATANIA E O- oco-per4P.G. ot-u.P.
nei confronti di:

tiOPICA

AMENTA FRANCESCO N. IL 18/08/1923
avverso la sentenza n. 1050/2010 GIP TRIBUNALE di MODICA, del
23/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. FRetr’LeSco SAL2~0
A (w v Io o a,k; 0-Qiriftsti LA tt rOG-r-JATA
C

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 12/11/2013

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 23 ottobre 2012, il Gip del Tribunale di Modica ha
rigettato la richiesta di decreto penale di condanna, assolvendo l’imputato perché il
fatto non è previsto dalla legge come reato, dalla contravvenzione di cui agli artt. 55 e
1161 codice della navigazione, contestatagli perché, manteneva, senza la prevista
autorizzazione, nella qualità di proprietario di un terreno, un immobile adibito a civile
abitazione edificato su proprietà privata ma ricadente entro la fascia di 30 m dal

Secondo il GIP, la realizzazione di nuove opere nella fascia di trenta metri dal
demanio marittimo, pur continuando ad essere disciplinata dall’art. 55 cod. nav., è
ormai sanzionata amministrativamente a norma del quinto comma dell’art. 55
medesimo, che richiama il precedente art.54.
2. – Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione di analogo
contenuto il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Catania
e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modica, chiedendone
l’annullamento e rilevando che il decreto legislativo n. 96 del 2005 e il successivo
d.lgs. n. 151 del 2006 non hanno fatto venire meno il disvalore penale della condotta
contestata, ma hanno rappresentato unicamente l’opzione del legislatore per una
diversa tecnica di formulazione della fattispecie. In particolare, l’art. 1161, nella sua
formulazione attuale, punisce senza limitazioni anche colui che non osserva i vincoli
cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo e, di
conseguenza, anche chi esegue nuove opere entro la zona di rispetto di 30 m dal
demanio marittimo. Ne consegue, secondo i ricorrenti, che l’eliminazione del richiamo
espresso all’art. 55 del cod. nav. da parte dell’art. 1161, piuttosto che avere un effetto
di depenalizzazione delle condotte ivi previste, ha, al contrario, comportato un
incremento dell’ambito applicativo di quest’ultima norma di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – I ricorsi sono fondati e devono essere accolti.
L’art. 1161 cod. nav., come modificato dal d.lgs. 9 maggio 2005, n. 96, art. 19,
e successivamente dal d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151, art. 3, prevede che «Chiunque
arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone
portuali della navigazione interna, ne impedisce l’uso pubblico o vi fa innovazioni non
autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle
zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, è punito con l’arresto fino a sei

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confine demaniale marittimo.

mesi o con l’ammenda fino ad euro 516,00, sempre che il fatto non costituisca un
reato più grave».
Nella fattispecie in esame viene in rilievo la seconda parte della citata
disposizione, perché si contesta all’imputato di aver realizzato, senza la prevista
autorizzazione, un immobile su proprietà privata, ma ricadente «entro la fascia dei 30
trenta metri dal confine del demanio marittimo». Si tratta quindi di stabilire se tale
condotta possa farsi rientrare nella mancata osservanza dei «vincoli cui è assoggettata

penalmente.
3.1. – La giurisprudenza di questa Corte successiva alla modifica dell’art. 1161
cod. nav. (sez. 3, 20 febbraio 2007, n. 12039; 25 giugno 2013, n. 38371, rv. 256412;
3 luglio 2013, n. 37860, rv. 256515) ha fornito risposta positiva a tale interrogativo.
L’art. 55 cod. nav. prevede un vincolo alla proprietà privata, richiedendo per le
opere realizzate «entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei
terreni elevati sul mare» l’autorizzazione del capo del compartimento. Ciò, in quanto
la facoltà del proprietario di realizzare una nuova opera in quella fascia non può
liberamente esplicarsi, ma è subordinata alla valutazione della compatibilità dell’opera
medesima con la tutela del demanio marittimo e con la sua utilizzazione secondo la
programmazione prevista dall’art. 30 cod. nav. Ne consegue che la violazione del ,
richiamato art. 55, attraverso la realizzazione di opere nella fascia di rispetto senza la li
,
prescritta autorizzazione, è sanzionata penalmente dall’art. 1161 cod. nav., perché
rientra nella mancata osservanza dei «vincoli cui è assoggettata la proprietà privata». I ‘
È dunque irrilevante, a tal fine, il fatto che la norma, come riformulata, non preveda
più il riferimento espresso all’art. 55 cod. nav., mentre il testo previgente faceva1

li
i

riferimento alle «violazioni di cui agli artt. 55, 714 e 716».
Del resto, la modifica dell’art. 1161 ha – secondo i lavori preparatori – propriol
lo scopo di rafforzare i vincoli posti a tutela del demanio marittimo ed aeroportuale,1
sostituendo il riferimento a specifiche ipotesi (come previste dalla normativai
precedente) con un più generale riferimento ad ogni vincolo «cui è assoggettata la
proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti».
3.2. – Né può essere considerato pertinente il richiamo fatto dal GIP alla
sentenza di questa Corte (sez. 3, 23 giugno 2009, n. 35210), perché in detta
decisione non si affrontava ex professo la questione della persistente illiceità penale
della violazione dell’art. 55 cod. nav. e comunque si giungeva alla conclusione che
l’art. 1161 cod. nav. «punisce […], senza limitazioni, chiunque occupa arbitrariamente
3

;

la proprietà privata», cui si riferisce l’art. 1161 richiamato e sia quindi sanzionata

uno spazio del demanio marittimo o delle zone portuali o vi fa innovazioni non
autorizzate ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle
zone prossime al demanio marittimo o agli aeroporti».
Ma anche gli altri argomenti adoperati dal Gip per ritenere depenalizzata siffatta
condotta risultano irrilevanti o non pertinenti.
Il Gip ritiene di rinvenire un conforto alla sua interpretazione nella previsione
dell’art. 1229 (Inosservanza di ordini sul collocamento di segnali o abbattimento di

712 e 714 è punito con la sanzione amministrativa fino a duecentosei euro». Tale
norma costituirebbe la conferma che la violazione dell’art. 714, prima sanzionata
penalmente dall’art. 1161 cod. nav., è stata depenalizzata, a seguito delle modifiche
introdotte dal d.lgs. n. 151 del 2006; con la conseguenza che dovrebbe intendersi
depenalizzata anche la violazione dell’art. 55. Lo stesso Gip omette però di
considerare che, mentre la condotta prevista dall’art. 55 cod. nav. rientra, in modo
assolutamente non contestabile, nella previsione di cui all’art. 1161 cod. nav.
trattandosi – come più volte ricordato – di mancata osservanza di vincoli cui è
assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo, non la
medesima cosa può dirsi per l’art. 714, che riguarda il particolare caso della violazione
del provvedimento di rimessione in pristino da parte dell’ENAC in relazione agli
ostacoli alla navigazione aerea.
Né, peraltro, il Gip individua la norma che potrebbe sanzionare
amministrativamente la violazione dell’art. 55 cod. nav. E tale non è certamente la
previsione di cui allo stesso art. 55, quinto comma, secondo cui «quando siano
abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata dai primi due commi del
presente articolo, l’autorità marittima provvede ai sensi dell’articolo precedente».
Infatti l’ingiunzione di rimessione in pristino emessa dal Capo del Compartimento, di
cui all’art. 54, costituisce palesemente una sanzione accessoria, che necessariamente
deve accedere ad una sanzione “principale”. Così è, infatti, per il medesimo art. 54,
che fissa un divieto di occupazione abusiva di suolo demaniale sanzionato penalmente
dall’art. 1161.
4. – La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio. Gli atti vanno
rimessi al Tribunale di Ragusa perchè provveda, tenendo conto dei principi e dei rilievi
sopra enunciati, in ordine alla richiesta di emissione di decreto penale.
P.Q.M.

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ostacoli) cod. nav., secondo cui «Chiunque non osserva gli ordini previsti negli artt.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Ragusa.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.

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