Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3900 del 20/01/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3900 Anno 2016
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Ambrisi Manuel, nato a Sassuolo il 14/09/1979;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna, Sezione impugnazioni cautelari
penali;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia
Cardia, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9.7.2015 il G.I.P. del Tribunale di Modena rigettò la
richiesta del P.M. di emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei
confronti di Ambrisi Manuel indagato per estorsione pluriaggravata e sequestro di
persona, sull’assunto della non attualità del pericolo di reiterazione del reato.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena propose
appello ed il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 15.9.2015 dispose la
custodia cautelare in carcere di Ambrisi Manuel.

Data Udienza: 20/01/2016

3.

Ricorre per cassazione l’indagato, tramite il difensore, deducendo

violazione della legge processuale in relazione alla mancanza della concreta
attualità del pericolo di reiterazione del reato, alla luce della legge n. 47/2015.
La condotta contestata ad Ambrisi è cessata nel 2014, non avendo più costui
cercato Bartolini e il fatto deve essere ricondotto a minore gravità risultando la
prova della percezione di C 4.000,00 e non di 95.000,00.
Il tempo trascorso sarebbe perciò rilevante per escludere l’attualità del

4. Con memoria depositata il 13.1.2016 il difensore dell’imputato svolgeva
ulteriori argomenti a sostegno del ricorso, segnatamente richiamando da
pronunzia di questa Corte Sez. III n. 45280/2015.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e svolge censure di merito.
Il Tribunale ha ritenuto attuale il percolo di reiterazione in quanto la
condotta criminosa si è protratta per circa nove mesi; il tempo trascorso (circa
un anno) non incideva sul pericolo di reiterazione in quanto Ambrisi non ha
redditi leciti; ha un precedente specifico e un carico pendente per altra
estorsione; la scelta della persona offesa è stata puramente causale, sicché
Ambrisi ha infinite occasioni di reiterazione del reato, apparendo dedito a siffatte
attività.
In tal modo il Tribunale ha adempiuto all’onere di motivare l’attualità del
pericolo di reiterazione.
Infatti questa Corte ha chiarito che, in tema di presupposti per l’applicazione
delle misure cautelari personali, la legge 16 aprile 2015, n. 47, introducendo
nell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. il requisito dell’attualità del pericolo di
reiterazione del reato, ha evidenziato la necessità che tale aspetto sia
specificamente valutato dal giudice emittente la misura, avendo riguardo alla
sopravvivenza del pericolo di recidivanza al momento della adozione della misura
in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarità della
vicenda cautelare. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 43083 del 24/09/2015 dep.
26/10/2015 Rv. 264902. In motivazione, la S.C. ha peraltro precisato che la
sussistenza di un onere motivazionale sull’attualità delle esigenze cautelari era
già desumibile, nell’assetto normativo previgente, dall’art. 292, comma secondo,
lett. c), cod. proc. pen.).
A fronte di ciò il ricorso si limita ad una prospettazione alternativa di una
cessata pericolosità, non consentita in questa sede.

2
-,

pericolo di reiterazione.

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve
essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi

3. La Cancelleria provvederà a norma dell’art. 28 reg. esec. cod. proc.
pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.
Si provveda a norma dell’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Così deciso il 20/01/2016.

dedotti.

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