Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3900 del 12/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3900 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI FOGGIA
nei confronti di:
DI SABATO ONORINO CARMELO
DI SABATO GIANFRANCO
inoltre:
DI SABATO ONORINO CARMELO
DI SABATO GIANFRANCO
avverso l’ordinanza n. 15/2013 TRIB. LIBERTA’ di FOGGIA, del
21/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
lej.i&sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

N

…D___

cSJ

Data Udienza: 12/11/2013

12363/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21 febbraio 2013 il Tribunale di Foggia, in accoglimento di richiesta di
riesame proposta da Di Sabato Onorino e Di Sabato Gianfranco – essendo Di Sabato Onorino
indagato per i reati di cui all’articolo 44, comma 1, lettera c), d.p.r. 380/2001 per avere
eseguito opere edilizie su un immobile sottoposto a vincolo storico-architettonico in assenza di
permesso di costruire (decaduto per mancato inizio dei lavori entro un anno dal rilascio) o
comunque in totale difformità o in variazione essenziale del permesso di costruire (capo a) e

di sequestro preventivo dell’immobile emesso il 18 gennaio 2013 dal gip dello stesso Tribunale,
annullava il decreto e disponeva il dissequestro dell’immobile.
2. Ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia
adducendo quattro motivi. Il primo motivo denuncia errata interpretazione dell’articolo 44,
comma 1, lettera c), d.p.r. 380/2001. Il Tribunale avrebbe accolto la richiesta di riesame
ritenendo insussistente il reato di cui alla suddetta norma, per insussistenza di vincolo
sull’immobile, laddove questo risulterebbe, “indipendentemente dall’applicabilità nel caso
concreto del Divo. 42/2004,… “vincolato” quanto meno ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera
c), D.P.R. n. 380/01″. Il secondo motivo denuncia errata interpretazione del concetto di “inizio
lavori” e conseguente mancato accertamento della decadenza del permesso a costruire
originariamente ottenuto per i lavori stessi, avendo il Tribunale ritenuto questo non decaduto.
Il terzo motivo lamenta la mancata riqualificazione che il Tribunale, se reputava infondata la
contestazione del reato di cui all’articolo 44, comma 1, lettera c), d.p.r. 380/2001, avrebbe
dovuto effettuare sul capo a) come reato ex articolo 44, comma 1, lettera b), d.p.r. 380/2001
di cui, “stando agli atti”, vi sarebbero i presupposti. Il quarto motivo denuncia errata
valutazione di insussistenza del periculum in mora per il reato di cui al capo b), non essendo,
in particolare, decisiva l’ultimazione strutturale dell’immobile al momento dell’accertamento.
In data 7 giugno 2013 i difensori di Di Sabato Onorino e Di Sabato Gianfranco hanno
depositato memoria, chiedendo dichiararsi inammissibili il secondo e il terzo motivo del ricorso,
e il rigetto degli altri motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
3.1 II primo motivo censura l’impugnata ordinanza per non avere ritenuto, in sostanza,
applicabile al caso in esame l’articolo 44, comma 1, lettera c), d.p.r. 380/2001, perché “le
argomentazioni utilizzate dal Collegio” sulla insussistenza di vincolo all’immobile in questione
“non possono essere ritenute condivisibili”. L’impostazione della censura, quindi, è puramente
fattuale, in quanto contesta la valutazione del Tribunale sulla esistenza o meno, sull’immobile,
di vincolo, sviluppandosi poi nel senso di esporre una ricostruzione alternativa degli elementi

95, 93 e 94 d.p.r. 380/2001 per i relativi lavori edilizi (capo b) – avverso decreto di convalida

apportati da quello che allo stato è il compendio probatorio, per dimostrare, appunto, che
“dagli atti di causa emerge esattamente il contrario” di quanto ritenuto dal giudice di merito.
Tale conformazione, tesa ad ottenere una verifica della cognizione di fatto da parte del giudice
di legittimità, rende inammissibile il motivo. Meramente ad abundantiam, quindi, si osserva
che il Tribunale ha esplicato le proprie valutazioni al riguardo con una motivazione tutt’altro
che apparente, la quale anzi analizza con adeguata attenzione la situazione dell’immobile in
rapporto al reato contestato sub a) (motivazione, pagine 3-5).

permesso a costruire, si pone a sua volta su un piano fattuale, proponendo ancora
un’alternativa interpretazione degli elementi probatori (con particolare riguardo agli allegati al
ricorso nn. 1, 2, 5, 6 e 7), e aggiungendo pure una censura di contraddittorietà (“dapprima si
ammette di non conoscere l’entità delle opere realizzate ma poi si conclude che esse dovevano
avere una certa consistenza…”) da un lato inammissibile ex articolo 325 c.p.p. (non rilevando
in questa sede illogicità o incompletezza dell’apparato motivazionale: Cass. sez.V, 28 febbraio
2007 n. 8434; Cass. sez.VI, 20 febbraio 2009 n. 7472), dall’altro comunque incongrua perché
frutto di un’artificiale estrapolazione che isola l’argomento dal tessuto complessivo in cui si
colloca (sulla necessità di non frammentare il ragionamento motivazionale per censurarlo v.da
ultimo Cass. sez. IV, 17 ottobre 2012-29 gennaio 2013 n. 4491): il Tribunale, infatti, dopo
avere ammesso l’impossibilità di conoscere allo stato, in termini qualitativi e quantitativi,
l’entità dei “saggi sull’edificio” che secondo l’accusa sarebbero stati effettuati dal 9 dicembre
2010 in luogo di un reale inizio dei lavori (per pervenire, appunto, alla decadenza dal permesso
di costruire rilasciato il 22 agosto 2010 per mancato inizio dei lavori entro l’anno dal rilascio),
osserva che comunque “le opere suddette dovrebbero avere una certa consistenza ed
ampiezza” poiché il 15 febbraio 2011 “fu avanzata richiesta di demolizione delle volte perché
lesionate sicchè è ragionevole ritenere che i lavori iniziali non siano stati solo preparatori o
prodromici nei sensi considerati dal PM” (motivazione, pagine 4-5). E sulla qualificazione di tale
richiesta come “semplice richiesta di variante al permesso di costruire originario” gli argomenti
del motivo, come già osservato, si pongono su un piano di versione alternativa del significato

3.2 II secondo motivo, incentrato sulla data di inizio dei lavori in rapporto alla decadenza del

dei documenti allegati e, in genere, degli elementi probatori. Anche questo motivo, quindi,
risulta affetto da inammissibilità.
3.3 Il terzo motivo lamenta che il Tribunale non abbia riqualificato il fatto di cui al capo a)
ex articolo 44, lettera b), anziché lettera c), d.p.r. 380/2001, perché “stando agli atti,
l’immobile in questione risulta essere stato oggetto di interventi che per la loro consistenza e
natura hanno comportato sia modifiche alla struttura, alla sagoma, all’altezza ed ai prospetti
dell’edificio, sia innesti di nuovi organismi edilizi nel corpo di fabbrica”; e “ad ulteriore
conferma dell’esistenza dell’illecito vi è da segnalare la condotta degli stessi indagati” quanto al
“tentativo di sanare l’abuso” con una SCIA in sanatoria. È chiaro che il motivo, così formulato,
non vede sulla qualificazione in punto di diritto di fatti incontestati, bensì ancora si pone sul

C..

piano dell’accertamento fattuale, proponendo una versione alternativa, peraltro rispetto alla
stessa originariamente contestata dallo stesso PM come capo a), e imputando al Tribunale di
non averla adottata. Anche questo motivo è pertanto inammissibile.
3.4 II quarto motivo censura l’ordinanza per avere ritenuto non sussistente il periculum in
mora in relazione al reato di cui al capo b), connettendo tale errata valutazione sia al fatto che
si tratterebbe di reato di natura formale – il che non è – sia al ritenere irrilevante che il Genio
Civile avesse con nota dell’8 febbraio 2013, a sequestro avvenuto, integrato la precedente nota

84 e 85 d.p.r. 380/2001; inoltre, secondo il ricorrente, non è decisivo che l’immobile sia
ultimato a livello strutturale, perché permane pericolo di crollo. Il motivo è, in massima parte,
di natura fattuale, prospettando una valutazione alternativa di elementi quali le note del Genio
Civile e l’accertata ultimazione strutturale dell’immobile. Peraltro il Tribunale supporta la sua
valutazione negativa sulla esistenza del periculum in mora non tanto sulla qualificazione della
normativa antisismica come sanzionante una condotta di per sé prescindendo dal fatto “che
siano plausibilmente e concretamente riscontrabili” dei “pericoli ulteriori”, quanto piuttosto, a
ben guardare, sul fatto che “il responsabile del servizio edilizia sismica non ha ritenuto, in
presenza della constatata violazione, emettere il decreto di sospensione” ex articolo 97 d.p.r.
380/2001 perché le opere strutturali erano ultimate, ed evidenziando che ciò non è inficiato dal
contenuto della nota 8 febbraio 2013 per cui le opere risultano realizzate in violazione anche
degli articoli 83, 84 e 85 d.p.r. 380/2001. La motivazione dunque non è apparente, e peraltro
non può essere richiesta al giudice di legittimità una cognizione di fatto sul”esistenza o meno,
nel caso concreto, del periculum in mora giustificativo del sequestro.
In conclusiva considerazione di tutti i rilievi sopra svolti„ il ricorso del P.M. in ogni suo
motivo risulta inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M.

Così deciso in Roma il 12 novembre 2013

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

del 2012 dichiarando che le opere erano state realizzate anche in violazione degli articoli 83,

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