Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 390 del 17/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 390 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALHI MOHAMED N. IL 11/06/1975
avverso la sentenza n. 4394/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
16/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 17/09/2013

OSSERVA
Salhi Mohamed ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Torino, in data 16-1-13 , che ha confermato, in punto di responsabilità
, la pronuncia di primo grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il
reato di cui agli artt 56-385 .
Il ricorrente deduce violazione dell’art 49 cp , trattandosi di reato impossibile,
metri ed era dunque inevitabile che riportasse lesioni tali da impedirgli di proseguire
nella fuga.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come, secondo una valutazione ex ante, tenuto conto
delle modalità con cui l’imputato si lasciò cadere al suolo, dopo essersi aggrappato
all’asta della bandiera ed essersi assicurato di urtare il suolo con i piedi, cercando di
flettere le gambe, può ritenersi che l’azione di Salhi avesse un certo grado di
probabilità di concludersi senza un danno tale da impedirgli di darsi alla fuga.
.Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della
sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita delle
risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza
logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di
contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.

PQM

poiché l’imputato, per fuggire, si è gettato da un balcone, all’altezza di circa 12

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 17-9-13 .

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