Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 390 del 16/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 390 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALDI ARIMONDO N. IL 06/08/1967
avverso la sentenza n. 3809/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 16/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 16/12/2015

Galdi Arimondo ricorre avverso la sentenza 16.10.14 della Corte di appello di L’Aquila con la
quale, in parziale riforma di quella in data 21.3.13 del locale tribunale, concesse attenuanti
generiche, è stata rideterminata la pena — con i già concessi doppi benefici di legge -, per il reato di
cui all’art.479 c.p., in mesi otto di reclusione.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

dell’allegato A all’ordine di servizio, che in realtà attestava un’attività compiuta male ed
erroneamente, per cui si era trattato di un errore innocuo che andava ad incidere sull’elemento
psicologico del reato, escludendo il dolo necessario per la configurabilità del reato in esame.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché involgente
considerazioni di merito, come tale precluse al giudice di legittimità, sia perché manifestamente
infondato, avendo i giudici territoriali, con motivazione congrua ed immune da profili di illogicità o
contraddittorietà, evidenziato come la responsabilità dell’odierno ricorrente in ordine alla falsa
attestazione di aver effettuato due posti di controllo di polizia, fermando tali Di Giacomo Carlo,
Moretti Luana e Scimia Marco (persone risultate inesistenti), derivi dall’avere il capo pattuglia
Galdi firmato il predetto allegato all’ordine di servizio, risultato falso per essere rimasto accertato
che due delle targhe in esso trascritte non risultavano abbinate alle autovetture indicate, mentre la
terza era inesistente, così come inesistenti erano le persone i cui nominativi figuravano nel predetto
allegato.
In tale situazione, non certo illogicamente è stato ritenuto sussistente il dolo di falso, dal momento
che di errore materiale non poteva parlarsi — hanno correttamente concluso i giudici di appello —
proprio perché la falsa attestazione aveva riguardato tutti i nominativi e i numeri di targa, per cui era
inverosimile che fosse il frutto di un mero errore, che, nel caso, avrebbe riguardato al più un singolo
numero di targa o un solo nominativo.

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p., per non essere stato svolto alcun accertamento circa la veridicità

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e

Roma, 16 dicembre 2015

della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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