Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39 del 28/11/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 39 Anno 2015
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FARANDA GAETANO N. IL 12/12/1967
avverso l’ordinanza n. 24/2012 TRIBUNALE di PATTI, del
04/06/2013
sentita la relazione fatta d’al Consigliere Dott. MONICA BONI;
1ette/snti le conclusioni del PG Dott. OS’coA GzAk2A,L,9
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*”

Uditi difens e Avv.;

Data Udienza: 28/11/2014

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza in data 4 giugno 2013 il Tribunale di Patti, pronunciando in
funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva l’istanza proposta dal condannato
Gaetano Faranda, di applicazione dell’indulto di cui alla legge nr. 241/2006 in
relazione alla pena inflittagli con sentenza pronunciata dallo stesso Tribunale in data
18 febbraio 2011, irrevocabile il 4 luglio 2011. Osservava il Collegio che la

accertato in data 10 ottobre 2006, ma di indinnostrata consumazione in un
momento antecedente il 2 maggio 2006, termine ultimo per la fruizione del
provvedimento di condono.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l’interessato a mezzo del
suo difensore, il quale ha dedotto con unico motivo inosservanza o erronea
applicazione della legge penale. Secondo il ricorrente, il Tribunale non aveva
considerato che, a fronte di un’imputazione riportante soltanto la data di
accertamento del reato, nel corso del giudizio non era stato possibile accertarne con
esattezza il momento di effettiva consumazione, coincidente con la percezione delle
somme, oggetto di erogazione comunitaria. Né vi aveva provveduto il giudice
dell’esecuzione, nonostante l’onere da cui è gravato, che avrebbe dovuto assolvere
mediante l’interpretazione del giudicato e degli atti processuali e, in caso di irrisolta
incertezza, in applicazione del principio generale del “favor rei” con l’accoglimento
dell’istanza.
3.Con requisitoria scritta depositata in data 17 luglio 2014 il Procuratore
Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Oscar Cedrangolo, ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso perché fondato su censure in punto di fatto quanto
all’individuazione della data di consumazione del reato.

Considerato in diritto

Il ricorso va qualificato come opposizione.
1. Secondo il più recente e consolidato arresto della giurisprudenza di questa
Corte (v. Cass., sez. III, 19/2/2003 n. 8124, rv. 223464; sez. I, 6/11/2006 n.
3196, Cartesano; sez. I, 20/9/2007, n. 36231, rv. 237897; Cass., sez. I, n. 4210
del 16/1/2008, Catania, rv. 239076; sez. I, n. 23606 del 5/6/2008, Nicastro, rv.
239730; sez. 6 n. 35408 del 22/9/2010, Mafrica, rv. 248634; sez. 5, n. 14893 del
29/1/2010, De Battisti, rv. 246867; sez. I, n. 16806 del 21/4/2010, Monachino, rv.
247072; sez. 1, n. 11770 del 28/2/2012, Filomena, rv. 252572), il combinato
disposto degli artt. 676 cod.proc.pen., comma 1 e 667 cod.proc.pen., comma
stabilisce l’adozione da parte del giudice dell’esecuzione dei provvedimenti

condanna riguardava il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche,

materia di applicazione dell’indulto senza formalità, ossia in assenza della fissazione
dell’udienza di comparizione delle parti ed all’esito del procedimento “de plano” e
che la contestazione di tali provvedimenti possa proporsi da parte degli interessati
mediante opposizione davanti allo stesso giudice, tenuto a procedere con le forme
dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 666 cod.proc.pen., previa fissazione
dell’udienza. Tali conclusioni non sono suscettibili di mutare nel caso in cui il giudice
investito della richiesta di revoca abbia provveduto all’esito dell’udienza camerale,

questo caso sussiste l’esigenza per l’interessato di fruire di un secondo grado di
merito, nel quale dedurre ed ottenere la delibazione da un giudice dotato di pieni
poteri cognitivi, diverso quindi da quello di legittimità, delle sue censure in un
contesto di riesame del provvedimento contestato.
A questi principi, cui questa Corte ritiene di aderire, il ricorrente non si è
attenuto, sicchè, qualificata la sua impugnazione quale opposizione nella ricorrenza
dei requisiti per definirla tale, va disposta, a norma dell’art. 568, comma 5, cod.
proc. pen., la trasmissione degli atti al Tribunale di Patti, in funzione di giudice
dell’esecuzione, per il giudizio di opposizione in base al combinato disposto degli
artt. 667, comma 4, e art. 666 cod. proc. pen..

P. Q. M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Patti.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2014.

quindi previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, atteso che anche in

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