Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 39 del 17/11/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 39 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MONTAGNI ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
PALERMO
nei confronti di:
LA FATA ANTONINO N. IL 23/04/1991
avverso la sentenza n. 9633/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PALERMO, del 25/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 3-&c k_
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Uditi djkénsor Avv.;

Data Udienza: 17/11/2015

Ritenuto in fatto
1. Il G.i.p. presso il Tribunale di Palermo, con sentenza ex art. 129 cod.
proc. pen., resa in data 25.05.2015, dichiarava non doversi procedere nei confronti
di La Fata Antonio, in relazione al reato contravvenzionale ascrittogli, commesso il
15.05.2011, per essere lo steso estinto per intervenuta prescrizione.
Il G.i.p. osservava che nei confronti dell’imputato era stato emesso decreto
penale di condanna in data 4.05.2012; che la parte aveva proposto opposizione; e

2. Avverso la citata sentenza ha proposto appello il Procuratore della
Repubblica di Palermo.
Con unico motivo l’esponente osserva che il termine prescrizionale non
risulta altrimenti decorso e che lo stesso maturerà il 15.06.2016, tenuto conto degli
intervenuti atti interruttivi.
Considerato in diritto
1. Il ricorso in esame impone le considerazioni che seguono.
Giova in primo luogo evidenziare che la sentenza del G.i.p. di Palermo,
dichiarativa del non luogo a procedere nei confronti di La Fata Antonio, secondo la
generale previsione di cui all’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., per come la stessa
risulta a seguito della decisione n. 26 del 2007 della Corte Costituzionale (con cui è
stata dichiarata l’incostituzionalità della L. n. 46 del 2006, art. 1, nella parte in cui
esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di
proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall’art. 603, comma 2, del
medesimo codice, se la nuova prova è decisiva), risulta appellabile (cfr. Cass. Sez.
1, Sentenza n. 37575 del 18/03/2014, dep. 12/09/2014, Rv. 260803, in
motivazione).
2. Tanto rilevato, si osserva che, nel caso di specie, ragioni di economia
processuale e la concreta salvaguardia del principio di ragionevole durata del
processo, impongono a questa Corte regolatrice – cui sono stati erroneamente
trasmessi gli atti, a fronte di appello proposto dalla parte pubblica – di rilevare la
tardività dell’impugnazione proposta dal pubblico ministero. Del resto, la
giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la regola di cui all’art. 568 cod. proc.
pen. – secondo la quale l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla
qualificazione ad essa data dalla parte sicché, se essa è proposta a giudice
incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente – non è applicabile
qualora l’impugnazione non consentita sia stata presentata in un termine superiore
a quello massimo previsto per il rimedio correttamente esperibile (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 40053 del 04/07/2014, dep. 26/09/2014, Rv. 263425).
2.1 E bene, tanto considerato, si osserva allora che la sentenza in oggetto è
stata pronunciata il 25.05.2015, con redazione immediata dei motivi; e che l’avviso
2

che risultava ormai decorso il temine di prescrizione.

di deposito al Procuratore Generale ed al Pubblico Ministero è stato effettuato il
26.05.2015. Pertanto, il termine di quindici giorni per l’impugnazione, stabilito
dall’art. 595, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., decorrente dal 26.05.2015, come
chiarito, veniva a scadenza il 10.06.2015.
Atteso che l’impugnazione del pubblico ministero è stata depositata il
12.06.2015, si deve conclusivamente osservare che il gravame risulta
inammissibile, per tardività.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma in data 17 novembre 2015.

P.Q. M.

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