Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3899 del 30/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3899 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Vucetich Adalberto, nato a Civitavecchia il 26.6.25
indagato artt. 416 c.p. 5 e 10 d.lgs 74/00 e 640, 2° comma n. 1 c.p.

avverso la ordinanza del Tribunale per il Riesame di Roma del 15.4.13

Sentita, in udienza, la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. dr. Francesco Salzano, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. dr. Francesco Salzano, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con l’ordinanza impugnata, il
Tribunale per il Riesame, in parziale accoglimento dell’istanza difensiva, ha ridotto l’ammontare
dell’importo, sino alla concorrenza del quale, era stato disposto il sequestro preventivo di beni
immobili e partecipazioni azionarie nella diretta disponibilità dell’odierno ricorrente.

Data Udienza: 30/10/2013

2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, l’indagato ha proposto ricorso, tramite
difensore deducendo:
1) violazione di legge in quanto l’ordinanza impositiva della misura cautelare
non spiega, rispetto alla data del commesso reato, come sia stato determinato l’ammontare.
Si ricorda, in proposito, che l’ordinanza riferisce che la richiesta del P.M. era stata
limitata fino alla concorrenza delle imposte concretamente evase negli anni 2008 e 2009. Si
ricorda, perciò che essendo indubbia la natura sanzionatoria del sequestro preventivo per
equivalente, esso non può essere applicato con efficacia retroattiva. Invece, il modo di
procedere del G.i.p. è stato indifferenziato e si è, quindi, incluso il sig. Adalberto Vucetich
sebbene egli sia stato amministratore della soc. di San Marino negli anni 2005 e 2007 (epoca in
cui il reato fiscale, anche ammesso, sarebbe ormai prescritto);

2) violazione di lene perché l’ordinanza impugnata non valuta gli elementi a
favore dell’imputato. Ed infatti, sia il G.i.p. che il Tribunale per il Riesame avrebbero ignorato
del tutto la utilizzazione del c.d. sistema del “reverse charge”.
Ed infatti, secondo il ricorrente, gli obblighi di assolvimento dell’IVA gravavano sul
cessionario dei beni.
Tale
sistema è stato introdotto con l’art. 71 D.P.R. 633/72 ed, a seguito
dell’emanazione del D.L. 223/2006 e la modifica dell’art. 17, comma 5, DPR 633/72, esso è
stato generalizzato con il risultato che VIVA viene pagata obbligatoriamente dal cessionario,
come avveniva in precedenza per la Repubblica di San Marino o la Città del Vaticano.
Erroneamente, perciò, gli inquirenti hanno ritenuto che il mancato pagamento dell’IVA
da parte del cessionario dovesse ricadere sul cedente.
Nella tesi difensiva, il G.I.P. di Civitavecchia ed il Tribunale del riesame hanno
ricostruito la vicenda in modi diversi, ma entrambi errati: il G.I.P., senza tener conto dell’art.
71 del DPR n. 633/1972, ha affermato che le società sanmarinesi vendevano a società cartiere,
che poi non pagavano VIVA e dietro le quali vi erano Vucetich e Bramucci; il Tribunale del
riesame ha, per parte sua, affermato che la Opentrade e la Powertrade vendevano in
esenzione IVA per frodare il fisco e che tutta la merce era destinata alla società B & V del
Bramucci. Il Tribunale, così facendo, non si sarebbe nemmeno reso conto che, tra le società
cartiere, vi erano note società commerciali come Brico, la Globotech o Globonet.
Si tratta di due ricostruzioni alternative che non consentono agli imputati di difendersi
adeguatamente, essendo cambiata la stessa ragione della interposizione.
Si sottolinea, per contro, che, dalle risultanze delle indagini riportate nell’ordinanza
genetica della misura, emerge che le società Opentrade e Powertrade hanno utilizzato il
sistema previsto dal citato art. 71 per l’acquisto e la vendita delle merci in esenzione con il
“reverse charge” e che gli amministratori delle predette società, che si sono succeduti nel

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La misura cautelare reale per equivalente era stata disposta a suo carico in relazione
alla accusa di avere, unitamente ad altri, partecipato ad una associazione per delinquere
finalizzata alla commissione di reati tributari, segnatamente di omessa presentazione della
dichiarazioni dei redditi, e truffa aggravata in danno dell’Agenzia delle Entrate per mancato
versamento dell’IVA. A capo dell’associazione e suo promotore sarebbe Vucetich Giuseppe,
coadiuvato dal Brannucci e da altri soggetti indagati tra i quali Vucetich Adalberto, padre di
Giuseppe. In particolare, poi Bongarzone avrebbe avuto il compito specifico di reclutare
persone da utilizzare come prestanome nella qualità di rappresentanti legali delle società che
venivano interposte nei fittizi passaggi delle merci.
Secondo l’accusa, si sarebbe al cospetto di un duplice sistema fraudolento finalizzato
alla evasione dell’IVA, posto in essere (il primo) mediante la creazione di società cosiddette
“cartiere” che restavano debitrici nei confronti dell’Erario del pagamento della imposta,
fittiziamente corrisposta alle prime dalle società acquirenti mentre (il secondo) sarebbe stato
realizzato facendo transitare la merce per la Repubblica di San Marino, ove non veniva pagata
l’imposta, in quanto merce in transito, e facendo successivamente figurare, mediante
l’alterazione delle fatture, che l’imposta era stata pagata nello Stato estero. Anche in questo
caso, vi sarebbe stata, comunque, la interposizione fittizia di società cartiere tra le venditrici e
le società destinatarie della merce.

3) violazione degli artt. 407, comma 3, 406, comma 8, 350 c.p.p.. Si deduce,
infatti, che la maggior parte degli atti di indagine sono stati compiuti successivamente alla
perfezionata, con la conseguente
richiesta di proroga, che non risulta essersi mai
inutilizzabilità degli stessi anche a norma dell’art. 406, comma 8 c.p.p.. Si fa notare che la
stessa richiesta del P.M. di misure cautelari fa espresso riferimento alle più pregnanti indagini
effettuate successivamente alla richiesta di proroga, analiticamente indicate, e, tra queste
ultime, figurano le dichiarazioni rese da soggetti che dovevano essere sentiti quali indagati
come ad esempio, Bongarzone che, pur essendo già indagato, è stato sentito nel corso delle
difensore, salvo assumere
indagini in qualità di teste, senza la presenza di un
successivamente la veste di compartecipe del sodalizio criminoso.
A tal fine, si ricorda che il procedimento penale era sorto inizialmente presso la Procura
della Repubblica di Paola, che aveva proceduto al compimento di atti di perquisizione e
sequestro presso gli indagati; l’incarto era, poi, è stato, poi, trasmesso per competenza
territoriale alla Procura di Civitavecchia, che aveva proceduto ad una nuova iscrizione nel
registro delle notizie di reato nel 2009;
4) mancanza di “sufficienti indizi di colpevolezza” per il reato di cui all’art. 416
c.p.. Si evidenzia che il sig. Vucetich ed il sig. Bramucci sono stati coinvolti solo sulla base
delle dichiarazioni del Bongarzone e per la carica da essi rivestita non certo perché raggiunti da
alcun indizio di colpevolezza. In ogni caso, in relazione al reato associativo, si eccepisce il
difetto di competenza del Tribunale di Civitavecchia a favore di quello di Roma.
Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Motivi della decisione seguito precisati.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini di

3.1. Dal momento che il presente ricorso è del tutto sovrapponibile a quello
proposto nell’interesse di Bramucci (il cui gravame è stato deciso da questo stesso Collegio in data odierna
nell’ambito del procedimento n. 24359/13), in relazione ai primi tre motivi, non si può che ribadire
quanto colà asserito.
In particolare:
3.1.1 quanto al primo motivo, a parte una certa genericità della critica, si
deve osservare che la stessa è priva di pregio dal momento che l’ampia e motivata ordinanza
impugnata ha dettagliatamente replicato sul punto colà trattato facendo notare (r. 7) che è,
innanzitutto, pacifico che il G.i.p., ha, in adesione a quanto richiestogli dal P.M., limitato il
sequestro fino alla concorrenza delle sole imposte concretamente evase dall’anno di imposta
2008 «nel pieno rispetto, quindi, della disposizione normativa di cui all’art. 1, comma 143 della
legge 244/2007, la quale, essendo entrata in vigore il gennaio 2008, non avrebbe consentito di
computare nel valore complessivo da sottoporre a sequestro anche gli importi delle imposte
evase negli anni precedenti al 2008».
Ciò premesso, il Tribunale ha anche spiegato in modo chiaro e corretto che la
determinazione del valore complessivo sul quale è stato disposto il vincolo reale sui beni del
Bramucci (pari a 9.064.321,92) e del ricorrente è avvenuto tramite la «sommatoria degli importi
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tempo, vale a dire, Adalberto Vucetich, padre di Vucetich Giuseppe, nonché Giri Riccardo,
hanno correttamente osservato la normativa fiscale italiana e sanmarinese.
Né, si soggiunge, il dolo specifico del reato può essere desunto – come invece avvenuto dal mancato ritrovamento delle scritture contabili delle società acquirenti, ritenute cartiere.
Peraltro – si sottolinea – alla B & V S.r.l. del Bramucci, sono state sequestrate tutte le
scritture contabili, regolarmente tenute, dalle quali era emerso che la stessa aveva acquistato,
dalle società cartiere, merci per un valore di nove milioni di euro sul fatturato complessivo di
oltre venti milioni.
Di tale elemento favorevole non si è tenuto conto nell’ordinanza in violazione dell’art.
292 c. p. p..

diffonde, quindi ulteriormente in una illustrazione specifica degli importi evasi società per
società e conclude giustamente – anche in considerazione della presente sede cautelare (fase
nella quale la contestazione e le indagini sono ancora “fluide”) – con la considerazione che per quel che
attiene alla «correttezza estimativa di tali importi» non solo vi è una sostanziale assenza di
contestazioni specifiche da parte del ricorrente ma che, in ogni caso, proprio per l’assenza
(conseguente a loro occultamento o distruzione) delle scritture contabili deve ritenersi «legittimo
ricavare l’imponibile dalla sommatoria degli importi delle fatture rinvenute» (f. 8) ricavando poi
da tale imponibile gli importi delle singole imposte evase previa detrazione dell’IRAP (come, per
l’appunto effettuato dallo stesso Tribunale per il Riesame) a dimostrazione della puntualità del
ragionamento svolto.
3.1.2 La questione del “reverse charge”, sviluppata con ampiezza di argomenti
nel secondo motivo ed, all’apparenza, non affrontato nel provvedimento impugnato, è, in
realtà, stato oggetto di ampia disamina, da parte dello stesso Tribunale, nell’ambito dei
procedimenti paralleli (n. 894/13 e n. 896/13), relativi alla misura cautelare personale alle cui
ordinanze viene fatto esplicito richiamo ricettizio (ff. 3 e 4). Vi è da dire che la giustezza di quella
decisione è confortata dalla sentenza (n. 42365/13) con la quale questa S.C., in data 18.9.13, ha
confermato integralmente quel provvedimento (rigettando i ricorsi proposti da Bramucci e Vucetich
Giuseppe contro l’ordinanza con la quale il Tribunale per il Riesame aveva sostituito la custodia in carcere con gli
arresti domiciliari nei confronti dei predetti indagati proprio per le accuse che sono alla base del provvedimento
cautelare reale qui in discussione). In tale ultimo provvedimento, quindi, è possibile rinvenire una
dettagliata replica alla (praticamente speculare) questione qui posta in tema di “reverse charge”.
L’argomento viene, infatti, recisamente, confutato da questa S.C. con l’affermazione
secondo cui, l’asserto che, per le importazioni da San Marino, il pagamento dell’IVA dovesse
avvenire necessariamente con il sistema del reverse change, «non trova fondamento nel

sistema normativo che viene concretamente applicato nei rapporti con la predetta Repubblica
extracomunitaria». Nella sentenza di questa stessa sezione, infatti, si precisa che, con D.M.
24.12.93, il pagamento dell’IVA per le merci da e verso la Repubblica di San Marino, è stato
modellato sul sistema vigente per le merci intracomunitarie.
3.1.3 Nell’affrontare la doglianza contenuta nel terzo motivo di ricorso – come
evincibile dalla già citata sentenza di questa sezione – non si può fare a meno di evidenziarne, in primo
luogo, la identità di contenuti con la questione sollevata dinanzi al Tribunale per il Riesame (sia
in relazione al ricorso di cui si va trattando che in quello relativo alla misura personale ) che ha già trovato
attenzione e corretta risposta. A tale stregua, si dovrebbe concludere, addirittura per una
inammissibilità di un motivo che è, sostanzialmente, apparente perché non contiene critiche
puntuali alla replica dei giudici di merito ma è meramente reiterativa della medesima
questione. Il tutto, peraltro, viene portato all’attenzione di questa S.C. in modo alquanto
“confuso” insieme ad una (qui) non esplicitata eccezione di incompetenza territoriale che, in
ogni caso, è stata già brillantemente risolta, sia, dall’ordinanza impugnata (f. 3), che, da questa
S.C. nella citata sentenza n. 42365/13 (r. 8) cui si rinvia per brevità.
Il vero è che la risposta che il Tribunale ha fornito in relazione alla eccezione di
inutilizzabilità di alcuni atti, si segnala per precisione e completezza. Per quel che attiene,
infatti, alla informativa della G.d.F. del 5.11.11 il Tribunale ricorda i provvedimento di proroga
e le loro date sottolineando che essi rientrano nella data del 10.5.10 (data di deposito della richiesta
di proroga da parte del P.m.), peraltro, essendo ancora in corso le indagini e le notifiche degli avvisi,
preliminari alla emissione del decreto di proroga, ogni valutazione sulla eventuale
inutilizzabilità delle indagini già compiute è sicuramente intempestiva, fermo restando che
l’informativa e le sommarie informazioni testimoniali di cui si assume la inutilizzabilità sono atti
dei quali si potrebbe fare a meno «senza intaccare la robusta provvista indiziaria relativa alle

incolpazioni per cui si procede»

(f. 4).

3.2. A diverse conclusioni, deve pervenirsi nel vaglio della quarta censura
occorrendo fare dei necessari distinguo con riferimento alla posizione di Vucetich Adalberto,
citato dallo stesso Tribunale come l’anziano padre” di Vucetich Giuseppe.

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relativi alle singole imposte evase (IRES, IVA ed IRAP) come ricostruiti nei prospetti redatti
nella informativa della Guardia di Finanza e specificamente indicati per ogni singolo capo di
imputazione, ciascuno dei quali è riferibile alla singola società fittizia coinvolta». L’ordinanza si

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma.

Così deciso il 30 ottobre 2013
Il

sdente

A suo riguardo, infatti, non si può fare a meno di constatare, in primo luogo, che il
provvedimento impugnato lo menziona solo per definirlo in questi termini (f. s) e precisare che
egli ha ricoperto la carica di amministratore della Opentrade.
La cosa appare, oltre tutto, in palese contrasto con la contemporanea ampiezza di
elementi che sono stati illustrati dal Tribunale nel delineare i ruoli degli altri indagati
(segnatamente Vucetich Giuseppe e Bramucci Aldo); ma, soprattutto, tale carenza motivazionale desta
perplessità non solo sul piano “quantitativo” ma anche su quello logico perché – come giustamente
evidenzia il difensore — l’evocazione del presente ricorrente avviene con la specificazione che
Vucetich Adalberto è stato amministratore della Opentrade dal 4 febbraio 2005 sino al 19
febbraio 2007, data in cui gli subentrò il Giri.
Evidente, quindi, che il coinvolgimento dell’indagato ricade in un periodo antecedente la
data di entrata in vigore dell’art. 1, comma 143 della legge 244/2007. Ciò è tanto vero che, in
altra parte dell’ordinanza, il Tribunale afferma la giustezza dell’operato del G.i.p. per avere
limitato il sequestro fino alla concorrenza delle sole imposte concretamente evase dall’anno di
imposta 2008.
Dal momento, perciò, che, da tale epoca in poi, non viene specificato dal Tribunale
quale sia stato il coinvolgimento del Vucetich Adalberto, si ravvisa la necessità di annullare il
provvedimento in parte qua con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame alla luce dei
rilievi appena formulati.

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