Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3899 del 29/12/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3899 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PALMESI FRANCESCO N. IL 19/01/1971
avverso la sentenza n. 12662/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
30/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO

Data Udienza: 29/12/2014

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. F. Baldi, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata. Udito altresì per il ricorrente l’avv. G. Palazzo, che ha
concluso per l’accoglimento dei motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 30/10/2013, la Corte di appello di Roma ha

conseguentemente dal responsabile civile TTS Tourist Travel Service avverso la
sentenza del Tribunale di Roma del 24/01/2012. Rileva la Corte di merito che
nell’atto di appello notificato alla parte civile non risulta la nomina da parte
dell’imputato dei difensori che hanno proposto il gravame. Agli atti figura l’atto di
appello, come quello notificato alla parte civile, cui risulta aggiunto un foglio
recante la nomina dei difensori; esso reca la medesima data dell’atto di appello il 26/06/2012 – scritta tuttavia a penna, laddove la prima risulta scritta al
computer. Inoltre su detto foglio non figura il timbro di deposito, che figura,
invece, sul foglio precedente, laddove sarebbe stato logico il contrario. Anche gli
atti notificati dalla cancelleria del Tribunale sono privi del suddetto ultimo foglio.
Pertanto, è dubbia l’epoca della nomina dei difensori che hanno redatto l’atto di
appello, sicché deve dichiararsi l’inammissibilità dell’impugnazione.

2. Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto
ricorso per cassazione, nell’interesse di Francesco Palmesi, il difensore avv. G.
Palazzo, denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art.
173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – violazione degli artt. 591, 571, 96
cod. proc. pen. L’art. 571, comma 3, cod. proc. pen., non prevede l’obbligo di
allegazione di tante copie dell’atto di nomina per ogni copia dei motivi di appello.
La nomina del difensore di fiducia non richiede formule sacramentali, sicché non
possono esistere perplessità in ordine all’epoca della nomina dei difensori che
hanno redatto l’atto di appello. La nomina reca la sottoscrizione autografa di
Palmesì e la firma per autentica del difensore nominato. Il mandato ad
impugnare contenuto nel fascicolo della Corte di appello è in originale e ciò
attesta in modo certo che la nomina è stata realmente effettuata e il mandato
specifico conferito al difensore impugnante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

2

dichiarato inammissibile l’appello proposto da Francesco Palmesi e

La mancata allegazione della nomina del difensore di fiducia alla copia
dell’atto di appello notificata alla parte civile non è causa di inammissibilità
dell’impugnazione. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di questa
Corte, l’omessa notificazione alle parti private dell’atto d’impugnazione non
determina né l’inammissibilità del gravame, né la nullità del successivo grado di
giudizio, derivando da essa soltanto la mancata decorrenza del termine per
l’impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita (Sez. 5, n. 5525
del 25/11/2008 – dep. 09/02/2009, De Angelis e altro, Rv. 243157): al lume di

dell’impugnazione la mancata allegazione alla copia dell’atto di appello notificata
alla parte civile dell’atto di nomina del difensore di fiducia, atto, quest’ultimo, del
resto neppure menzionato dall’art. 164 disp. att. cod. proc. pen. in tema di
deposito delle copie dell’atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli.
Rileva, inoltre, il Collegio che l’atto di nomina risulta sottoscritto
dall’imputato (e la genuinità della sottoscrizione non è revocata in dubbio dalla
Corte di appello) e reca la medesima data dell’atto di appello: gli ulteriori rilievi
della Corte di merito circa l’individuazione della data di deposito non risultano in assenza di elementi documentali di segno contrario – decisivi al fine di
superare la risultanza offerta dalla data riportata nel medesimo atto di nomina,
sicché, anche sotto questo profilo, la declaratoria di inammissibilità deve essere
annullata con rinvio per il giudizio ad altra sezione della Corte di appello di
Roma.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio ad altra sezione
della Corte di appello di Roma.
Così deciso il 29/12/2014

tale orientamento, deve ritenersi che, a fortiori, non determini l’inammissibilità

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