Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38985 del 15/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 38985 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Parere Milco, nato a Roma il 15.5.1969, avverso l’ordinanza
emessa dal tribunale di Roma il 16.10.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
letta la requisitoria del pubblico ministero nella persona del
sostituto procuratore generale dott. Gabriele Mazzotta, che, in
data 19.12.2014, ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Data Udienza: 15/05/2015

1. Con ordinanza emessa in data 16.10.2014 il tribunale di Roma,
in funzione di giudice dell’esecuzione penale, provvedendo sulla
istanza proposta nell’interesse di Parere Milco, volta ad ottenere
l’applicazione della disciplina della continuazione in relazione ad

era stato condannato alle pene ritenute di giustizia, in virtù delle
sentenze specificamente indicate nei punti da 1) a 5) del
provvedimento oggetto di ricorso, rigettava l’istanza in questione.
La suddetta ordinanza veniva adottata, in sede di rinvio dopo che
il provvedimento con cui il medesimo giudice dell’esecuzione, in
data 7.6.2013 aveva rigettato l’istanza del Parere, era stato
annullato con rinvio per nuovo esame dalla Corte di Cassazione,
con sentenza del 21.3.2014, per carenza ed illogicità della
motivazione.
2.

Avverso l’ordinanza del

16.10.2014, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a
mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Marco Marronaro, del Foro
di Roma, il Parere, lamentando vizio di motivazione, in quanto il
tribunale, reiterando il medesimo vizio censurato dalla Corte di
Cassazione, ha “espresso considerazioni e valutazioni generiche
sulle circostanze indicate nell’istanza per ritenere sussistente la
medesimezza del disegno criminoso tra i singoli delitti giudicati
con le sentenze per le quali è stata richiesta l’applicazione della
disciplina della continuazione”.
3 II ricorso non può essere accolto, perché infondato.
4. Ed invero, non appare revocabile in dubbio che il percorso
argomentativo seguito dal giudice dell’esecuzione nell’escludere il
riconoscimento dell’applicazione della disciplina del reato

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una serie di reati per i quali, in tempi diversi, il suddetto Parere

continuato, nei termini richiesti dall’imputato, sia assolutamente
adeguato.
Come è noto, secondo il consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, in tema di

sulla base degli elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i
fatti, dalle modalità della condotta, dalla tipologia dei reati, dal
bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale,
dalle condizioni di tempo e di luogo, essendo a tal fine sufficiente
la sola constatazione di alcuni soltanto di essi, purché significativi.
In tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva,
pertanto, il giudice, ponendo a raffronto le sentenze di condanna
relative ai reati per i quali si chiede il riconoscimento del vincolo
della continuazione, deve verificare la ricorrenza di almeno alcuni
degli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso come
innanzi indicati, onde accertare se sussista o meno la
preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (cfr., ex
plurimis, Cass., sez. I, 13.11.2012, n. 11564, rv. 255156; Cass.,
sez. I, 9.1.2013, n. 8513, rv. 254809).
Spetta, dunque, al giudice procedente individuare gli indici
potenzialmente rivelatori dell’identità del disegno criminoso, per
sottoporli a rigorosa valutazione, singolarmente e nelle reciproche
interferenze.
All’esito di tale valutazione l’organo giudicante ben potrà
escludere la sussistenza di una preordinazione di fondo delle
singole violazioni anche sulla base del predominante valore
sintomatico attribuito in tal senso ad uno dei suddetti elementi,
purché ne dia adeguatamente conto, dimostrando di avere
considerato anche gli altri indici e la loro inidoneità a contraddire il

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reato continuato, l’identità del disegno criminoso è apprezzabile

dato negativo rappresentato dall’elemento ritenuto decisivo per
escludere l’identità del disegno criminoso.
Orbene di tale percorso motivazionale vi è puntuale traccia
nell’impugnata ordinanza con particolare riferimento alle ragioni

individuate dal giudice procedente nelle diverse modalità
operative con cui, in tempi diversi, sono stati consumati i reati, di
natura omogenea (furti in concorso ed una ricettazione), per i
quali il Parere ha riportato cinque sentenze di condanna,
trattandosi di delitti contro il patrimonio commessi dal ricorrente,
a volte da solo, altre volte avvalendosi di complici, anche molto
più giovani o molto più anziani di lui; aventi ad oggetto beni di
diversa natura, in quanto commessi su autovetture, all’interno di
un appartamento e di un negozio, con la predisposizione di mezzi
diversi, a seconda del tipo di azione predatoria.
Ragione per la quale, come correttamente rilevato dal giudice
procedente, i suddetti reati appaiono espressione non tanto di un
medesimo disegno criminoso, quanto, piuttosto, di una abitudine
al reato, infatti dichiarata, ai sensi dell’art. 103, c.p., dal giudice di
uno degli ultimi procedimenti a carico del Parere conclusosi con la
sua condanna, nozione estranea alla disciplina del reato
continuato.
Ed invero l’unicità del programma criminoso non deve essere
confusa con la sussistenza di una concezione di vita improntata al
crimine e dipendente dagli illeciti guadagni che da esso possono
scaturire: in tal caso, infatti, la reiterazione della condotta
criminosa è espressione di un programma di vita improntata al
crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e,
pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la

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che non consentono di ravvisare l’identità del disegno criminoso,

professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un
diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto
della continuazione, preordinato al “favor rei” (cfr. Cass., sez. V,
12.1.2012, n. 10917, rv. 252950).

svolgimento delle plurime condotte delittuose, è considerata dalla
giurisprudenza del Supremo Collegio uno dei sintomi rivelatori
della mancanza del disegno criminoso necessario per la
configurabilità del reato continuato (cfr., ex plurimis, Cass., sez.
II, 7.4.2004, n. 18037, rv. 229052), che certo non può essere
affermata solo in presenza di un breve lasso temporale fra le
diverse violazioni di legge, quando, come nel caso in esame
sussistano chiari elementi di segno opposto che non consentono
di attribuire a tale circostanza rilievo decisivo (cfr. Cass., sez. V,
03/10/2013, n. 5599, rv. 258862).
5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso va, pertanto,
rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616,
c.p.p.,C4pagamento delle spese del procedimento.
P.Q. M .
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma il 15.5.2015.

D’altro canto proprio la diversità che caratterizza la modalità di

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