Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38983 del 15/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 38983 Anno 2015
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Sposito Carmine Antonio, nato ad Acerra, 1’11.3.1983, avverso
l’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Treviso il 4.6.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
letta la requisitoria del pubblico ministero nella persona del
sostituto procuratore generale dott. Pieì -o Gaeta, che, in data
22.12.2014, ha concluso per l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato e conseguente trasmissione degli atti al
tribunale di Treviso per l’ulteriore corso.

Data Udienza: 15/05/2015

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 4.6.2014 il giudice per le indagini

perché presentata oltre il termine previsto dall’art. 461, co. 1,
c.p.p., l’opposizione proposta da Sposito Carmine avverso il
decreto penale di condanna n. 421/14, emesso nei suoi confronti..
2.

Avverso tale ordinanza, di cui chiede l’annullamento, ha

proposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo
del suo difensore di fiducia, avv. Francesco Schioppa, del Foro di
Venezia, lamentando violazione di legge, con riferimento all’art.
175, c.p.p., e vizio di motivazione, per avere il giudice procedente
desunto la conoscenza dell’atto da parte del destinatario
esclusivamente sulla base dell’avvenuta notifica del decreto
penale di condanna allo Sposito, presso il suo difensore di ufficio,
avv. Giuggoli, in data 20.3.2014, ed al suddetto difensore, il
successivo 8.4.2014, non concedendo all’imputato la restituzione
del termine per proporre opposizione, ex art. 175, c.p.p.,
specificamente richiesta nell’atto di opposizione del 13.5.2014,
senza accertare l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del
destinatario.
4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
5. Si osserva al riguardo che in tema di restituzione in termini per
proporre opposizione a decreto penale di condanna, anche in base
alla vigente disciplina dettata dall’art. 175, comma secondo, cod.
proc. pen., come modificato dall’art. 11, comma sesto, legge 28
aprile 2014, n. 67, una volta che l’imputato abbia adempiuto
all’onere di allegare indicazioni in ordine al momento in cui è

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preliminari presso il tribunale di Treviso dichiarava inammissibile,

venuto a conoscenza del provvedimento, spetta sempre al giudice
verificare che l’istante non abbia avuto tempestiva cognizione
dello stesso (cfr., ex plurímis, Cass., sez. IV, 8.4.2015, n. 17175,
rv. 263863).

da parte del destinatario rispetto a quella desumibile da meri
adempimenti formali, va riaffermato il principio, su cui da tempo
si è assestata la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la
notificazione del decreto penale di condanna effettuata al
difensore di ufficio nominato domiciliatario in fase preprocessuale
non può ritenersi di per sé idonea a dimostrare l’effettiva
conoscenza del provvedimento in capo all’imputato, salvo che la
conoscenza non emerga “aliunde” ovvero non si dimostri che il
difensore di ufficio è riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad
instaurare un effettivo rapporto professionale con lui (cfr.,

ex

plurímis, Cass., sez. IV, 18.7.2013, n. 991, rv. 257901).
Orbene, nel caso in esame, come si evince dagli atti allegati
all’opposizione dichiarata inammissibile, solo in data 7.5.2014, in
conseguenza della contestazione disciplinare mossagli dal suo
datore di lavoro, Poste Italiane s.p.a., lo Sposito veniva reso
edotto dell’adozione nei suoi confronti del decreto penale di
condanna innanzi indicato, che veniva notificato presso il
difensore di ufficio, avv. Fabio Giuggioli, in proprio ed in qualità di
domiciliatario del suddetto imputato, e non anche allo Sposito
personalmente o al suo difensore di fiducia, avv. Francesco
Schioppa, officiato sin dal 23.10.2013.
A fronte di tale situazione debitamente rappresentata nell’atto di
opposizione, il giudice per le indagini preliminari è venuto del tutto
meno ai propri doveri, come fissati dalla giurisprudenza di

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Dovendosi, dunque, privilegiare la conoscenza effettiva dell’atto

legittimità, non ponendosi minimamente il problema se lo Sposito
avesse avuto o meno effettiva conoscenza del decreto penale di
condanna emesso nei suoi confronti e non svolgendo alcuna
indagine al riguardo.

accolto, con conseguente annullamento dell’impugnato
provvedimento senza rinvio, disponendosi la restituzione degli atti
al tribunale di Treviso per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la
restituzione degli atti al tribunale di Treviso per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 15.5.2015.

5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso va, pertanto,

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