Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38982 del 27/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 38982 Anno 2015
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: MICCOLI GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PANTALEONE PELAIA N. IL 17/05/1963
avverso l’ordinanza n. 200/2014 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 08/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 27/04/2015

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Sante Spinaci, ha concluso chiedendo
l’annullamento dell’ordinanza limitatamente alla rideterminazione della pena.

RITENUTO IN FATTO
1. In seguito ad annullamento di precedente ordinanza pronunziata dalla Prima Sezione di
questa Corte in data 3 marzo 2014, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha accolto l’istanza
proposta nell’interesse di Pantaleone PELATA per il riconoscimento del vincolo della
continuazione tra i reati giudicati con la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria

rideterminando la pena complessiva in anni 17 e mesi 2 di reclusione.
2. Con due distinti atti a firma dei difensori di fiducia Cristina Zinci e Mario Santambrogio, è
stato proposto ricorso nell’interesse del PELAIA.
Sono stati denunziati violazione di legge e vizi di motivazione, lamentando sostanzialmente il
fatto che la Corte di Appello ha determinato la pena con aumenti per i reati satellite superiore
a quella irrogata dal giudice della cognizione, non motivando peraltro sulla entità dei singoli
aumenti.
3. Con atto depositato in data 13 ottobre 2014 il Procuratore generale della Cassazione ha
richiesto l’annullamento della ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione del
trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento.
Invero, la Corte di Appello nel determinare la pena ex art. 81 cod. pen. si è limitata ad
enunciare di ritenere “equa” quella complessiva di anni 17 e mesi due di reclusione, indicando
la pena base in quella irrogata per il reato più grave di cui alla sentenza della Corte di Appello
di Milano del 26 giugno 2006 (anni otto e mesi otto di reclusione) e sommando gli aumenti per
la continuazione, senza in alcun modo motivare sulla entità degli stessi.
In proposito vanno ricordati i principi di diritto affermati da questa Corte in materia.
L’applicazione, sia in sede di esecuzione che in sede di cognizione, dell’istituto della
continuazione, ispirato al favor rei, comporta, ove non determini una diminuzione della pena
complessiva – la quale sia, invece, quantificata nel massimo consentito dalla somma delle pene
inflitte – una adeguata e puntuale motivazione (Sez. 5, n. 20534 del 20/04/2015, B., Rv.
263461; Sez. 1, n. 6602 del 10/12/1996, Marra, Rv. 206771).
E, comunque, nel procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati
separatamente giudicati, il giudice dell’esecuzione deve dare conto con adeguata motivazione
dei singoli aumenti qualora essi risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di
cognizione per reati satellite (Sez. 1, n. 32870 del 10/06/2013, Sardo, Rv. 257000; Sez. 1, n.
33535 del 14/07/2010, Panaro, Rv. 247977; Sez. 1, n. 23041 del 14/05/2009, Di Risio, Rv.
244115; Sez. 1, n. 16691 del 22/01/2009, Santaiti, Rv. 243168).
Come si è visto nel caso in esame è stata del tutto omessa la motivazione in ordine alla
2

emessa 11 luglio 2010 e quelli giudicati dalla Corte d’Appello di Milano il 28 giugno 2006,

quantificazione degli aumenti di pena per i reati unificati nel vincolo della continuazione.
Questa Corte ha peraltro precisato che, in sede esecutiva, il giudice, quando procede alla
rideterminazione del trattamento sanzionatorio per più reati unificati dal vincolo della
continuazione, deve quantificare la pena in maniera non superiore alla somma di quelle inflitte
con ciascuna sentenza o decreto di condanna, ed allo stesso è inoltre preclusa la possibilità di
rettificare in aumento la pena inflitta in sede di cognizione per le singole fattispecie criminose.
(In motivazione, la Corte ha precisato che la natura di istituto favorevole al reo della disciplina
della continuazione può giustificare, il superamento, “in executivis”, del giudicato sulla misura

condannato). (Sez. 1, n. 44240 del 18/06/2014, Palaia, Rv. 260847).
Nel caso in esamela Corte territoriale non ha dato neppure conto delle modalità con le quali ha
quantificato gli aumenti di pena per i reati satellite, che risultano essere stati giudicati con il
rito abbreviato.
Va ricordato, in proposito, che, in tema di riconoscimento della continuazione “in executivis”,
qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l’aumento
di pena inflitto in applicazione dell’art. 81 cod. pen. è soggetto alla riduzione premiale di cui
all’art. 442 cod. proc. pen. ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di
tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna
motivazione in ordine “al quantum”. (Fattispecie in cui la Corte, ha annullato, in parte, con
rinvio l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione, dal cui testo non era possibile accertare
se, nella quantificazione dell’aumento della pena ai sensi dell’art. 81 cod. pen., si fosse tenuto
conto della riduzione comportata dal rito abbreviato). (Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Reale,
Rv. 262888).
L’ordinanza impugnata va quindi annullata in relazione alla rideterminazione della pena e gli
atti vanno trasmessi alla Corte di Appello di Reggio Calabria, perchè proceda a nuovo esame
della quantificazione del trattamento sanzionatorio con adeguata e specifica motivazione.
P. Q. M.
La Corte annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla rideterminazione della pena,
con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2015
nsigliere estensore

Il presidente

della pena irrogata da ogni singola sentenza soltanto a vantaggio e non in pregiudizio del

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