Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3898 del 29/12/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3898 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: PALLA STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DELLA GATTA VINCENZO N. IL 22/10/1970
avverso la sentenza n. 1832/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
18/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. STEFANO PALLA
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Tv che ha concluso per ‘d -1;94b(-0 d_1,( -t„; cti,

e ■ 5 2,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 29/12/2014

FATTO E DIRITTO

Della Gatta Vincenzo ricorre avverso la sentenza 18.6.12 della Corte di appello di Firenze che ha
confermato quella in data 5.6.09 del Tribunale di Arezzo-sezione di Montevarchi con la quale è
stato condannato, per il reato di lesioni aggravate, alla pena di mesi quattro di reclusione.

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per avere i giudici di appello adottato una motivazione stringata che si sostanziava in assenza di motivazione per aver semplicemente
richiamato quella di primo grado e ritenuto che .
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia per la sua sostanziale
aspecificità, che per la manifesta infondatezza dal momento che i giudici di merito, con motivazione
congrua e che si sottrae a censure di illogicità, hanno evidenziato come la responsabilità del Della
Gatta riposi precipuamente sulle inequivoche dichiarazioni del teste Papini, terzo del tutto estraneo
e la cui attendibilità è adeguatamente argomentata, secondo cui l’odierno ricorrente ha fatto uso
proprio del coltello di cui alle fotografie in atti, ai danni della parte lesa Fruttidoro Massimo,
causandogli le lesioni a quest’ultimo refertate, e senza che possa avere alcun rilievo utile alla difesa
la mancata precisa descrizione da parte del teste del coltello in argomento.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.000,00.
P .Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 29 dicembre 2014

DEMOMTATA

MCELLERLA

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

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