Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38974 del 05/07/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 38974 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SALVATI VINCENZO N. IL 20/06/1941
avverso la sentenza n. 9066/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/07/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA

)
Udito, per h parte civile, l Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/07/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Eduardo Vittorio
Scardaccione, ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 settembre 2007 del Tribunale di Napoli in composizione
monocratica Salvati Vincenzo, all’esito di rito abbreviato, era condannato alla

distributore automatico di sigarette, con le aggravanti del mezzo fraudolento e
del fatto commesso su cosa esposta alla pubblica fede, nonché per la
contravvenzione di porto ingiustificato di un coltello fuori dalla propria
abitazione; la sentenza era poi parzialmente riformata dalla Corte d’appello di
Napoli, in data 15 novembre 2012, con il riconoscimento dell’attenuante del
danno di lieve entità e la dichiarazione di improcedibilità per prescrizione della
contravvenzione.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, con atto del proprio difensore, avv.
Giorgio Gritti, affidato ad unico motivo, con il quale denuncia violazione
dell’articolo 606 c.p.p., lettera B, per assenza della motivazione in ordine
all’individuazione dell’autore del fatto nella persona del Salvati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, per genericità dei motivi.
2. L’atto di impugnazione non rispetta il requisito di cui all’art. 581 c.p.p., lett.
c), secondo il quale devono essere enunciati nell’atto di impugnazione “i motivi,
con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta”. Tale norma ha l’evidente significato di imporre al
titolare del diritto di impugnazione di individuare i capi e i punti dell’atto
impugnato che si intende sottoporre a censura e di esprimere un vaglio critico in
ordine a ciascuno di essi formulando argomentazioni che espongano critiche
analitiche (e, in definitiva, le ragioni del dissenso rispetto alle motivazioni del
provvedimento impugnato) le quali siano capaci di contrastare quelle in esso
contenute al fine di dimostrare che il ragionamento del giudice è carente o
errato.
3. Il ricorrente censura la decisione di appello, poiché a suo giudizio il materiale
probatorio raccolto non è univoco nell’indicare nel prevenuto l’autore del fatto,
ma raccoglie brani di prova e come in un collage ricostruisce la responsabilità del

2

pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di tentato furto di monete da un

Salvati.
La censura è inosservante del requisito di specificità, perché completamente
sganciata dal contenuto della sentenza di appello (ed anche da quello della
sentenza di primo grado, che sul piano motivazionale integra quella di appello,
confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso
fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione; cfr. Sez. 2,
Sentenza n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181) perché omette di

Va tenuto presente che l’imputato fu sorpreso dalla persona offesa e da una sua
collaboratrice mentre tentava di inserire un pezzo di carta nella fessura del
distributore destinato all’inserimento del denaro (tecnica con la quale in pasato
era già stato sottratto denaro al distributore) e che reagì alla richiesta di
spiegazioni della titolare della tabaccheria spingendola e tentando di picchiarla; a
fronte di tale dato probante, il ricorrente avrebbe dovuto precisare le ragioni per
cui ritiene ambiguo il quadro probatorio.
4. In conclusione il ricorso dell’imputato va dichiarato inammissibile. Alla
declaratoria di inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento della somma, ritenuta congrua, di euro mille in favore della cassa
delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 luglio 2013
Il consigliere estensore

Il presidente

precisare in che cosa consista il deficit motivazionale, che pure lamenta.

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