Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38969 del 05/06/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38969 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposte da:
PROCURATORE (iENV.RAIr ppisso CORTE D’APPELLO 1)1
GENOVA
nei confronti di:
RUSCA ANDREA N. 25/02/1)89
avverso la sentenza n. 4477/20l2 TRIBUNALE di GENOVA, del
26/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricGrso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Doa. SALVATORE DOVERE
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Udito il Procuratore Cicriale
che ha concluo per ,z`cuam,,,i02~5b c,=-4
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Data Udienza: 05/06/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Genova propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe pronunciata nei confronti di Rusca Andrea, giudicato responsabile
per il reato di cui all’art. 186, co. 2 lett. c) Cod. str. e pertanto condannato
alla pena ritenuta equa, con applicazione della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per sei mesi, oltre ai

giudice ha applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida, derivante ope legis dalla consumazione del reato in
questione, in misura inferiore al minimo legale; conclude, pertanto,
chiedendo l’annullamento della sentenza in parte qua con i conseguenti
provvedimenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
Ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. c) Cod. str., all’accertamento del reato
di guida in stato di ebbrezza alcolica con valori del tasso alcolico superiori a
1,5 g/I consegue la sospensione amministrativa accessoria della patente di
guida da uno a due anni; sanzione che deve essere disposta con la sentenza
di condanna anche se la sospensione sia stata già disposta dal prefetto,
posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da
questa dovrà detrarsi il periodo di tempo eventualmente già scontato (v., ex
pluribus,

Sez. III, 22 settembre 2006, Sarti, rv. 235532).

La durata della sanzione amministrativa accessoria non è suscettibile di
diminuzione, non trovando applicazione in tale ambito la disciplina delle
circostanze attenuanti (nella fattispecie risultano concesse le attenuanti
generiche) e le riduzioni di pena conseguenti all’opzione per riti semplificati.
Ne deriva, che nel determinare in mesi sei la durata della sospensione della
patente di guida, la sentenza impugnata ha applicato una sanzione illegale
perché inferiore al minimo edittale.
La sentenza deve essere quindi annullata limitatamente alla durata della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
con rinvio al Tribunale di Genova per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.

2

benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen. Il ricorrente si duole che il

annulla la impugnata sentenza limitatamente alla durata della disposta
sospensione della patente di guida e rinvia al Tribunale di Genova per nuovo
esame sul punto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5/6/2014.

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