Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38968 del 04/07/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 38968 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FOCARELLI DARIA N. IL 05/09/1970
avverso la sentenza n. 778/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
25/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/07/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ve-etr_i■
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 04/07/2013

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A

Fatto e diritto
Propone ricorso per cassazione Focarelli Daria avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino in data 25
giugno 2012 con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna in ordine al reato di furto
semplice commesso in data 30 ottobre 2008, ai danni di Stolfi Paola.
L’accusa ritenuta integrata è quella della sottrazione della somma di C 50 dalla borsetta della persona
offesa, lasciata custodita in un armadio riservato ai dipendenti dell’ufficio postale di Verbania Intra.
La responsabilità è stata affermata sulla base delle convergenti emergenze indiziarie, essendo stato
accertato che l’imputata aveva sicuramente prelevato la borsa della persona offesa dall’armadietto nel
proprio a seguito del rinvenimento della borsa fuori dal detto armadietto e, precisamente sul davanzale di
una finestra, era stato constatato l’ammanco della banconota.
Deduce la ricorrente la violazione di legge e il vizio della motivazione per la assenza di elementi di prova
rassicuranti in ordine all’assunto accusatorio. Si denuncia anche la violazione del principio dell’ “oltre ogni
ragionevole dubbio, normativizzato nell’art. 533 cpp.
In particolare la difesa lamenta la sottovalutazione del grave dissidio che aveva visto contrapposte circa 10
anni prima, l’imputata e la persona offesa, a causa di un ammanco di cassa.
Denuncia sul punto il travisamento del fatto o comunque della prova, riproducendo nel ricorso brani dei
motivi d’appello che sarebbero stati ingiustamente trascurati nonché deposizioni dei testi e verbali
sommarie informazioni raccolte dai Carabinieri.
Il ricorso è inammissibile.
La motivazione della sentenza impugnata è del tutto esaustiva e risponde ai criteri di logica e completezza i
quali presiedono alla predisposizione di una motivazione incensurabile in sede di legittimità.
La difesa~percorso giustificativo della condanna rilevabile nella sentenza della Corte d’appello di
Torino, in sostanza sostenendo che la ricostruzione dei fatti accreditata da quel giudice non è
soddisfacente, in relazione alle emergenze del processo
Sul punto deve tuttavia ricordarsi il fondamentale principio secondo cui, in tema di vizi della motivazione, il
controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito
proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne’ deve condividerne la
giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e
con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (rv 215745).
D’altra parte occorre anche segnalare che la difesa, del tutto inammissibilmente ha evocato il travisamento
del fatto posto che, a seguito della riforma dell’articolo 606 lett. e) cpp, è stata introdotta nell’ordinamento
la possibilità di dedurre non già il travisamento del fatto ma, semmai, il travisamento della prova, inteso
come evidente e macroscopico errore che il giudice abbia compiuto nell’apprezzamento del senso ultimo
dell’elemento di prova: un travisamento che, con riferimento alla prova dichiarativa, per essere deducibile
in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non
controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne
abbia inopinatamente tratto. Con la conseguenza che è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio
un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5,
Sentenza n. 9338 del 12/12/2012 Ud. (dep. 27/02/2013 ) Rv. 255087; Conformi: N. 15556 del 2008 Rv.
239533, N. 46451 del 2009 Rv. 245611, N. 14732 del 2011 Rv. 250133).

quale era stata riposta, senza alcuna plausibile motivazione ed essendo rimasto accertato altresì che

P

L’esame della motivazione rivela come non si sia in presenza né della mancanza di prova lamentata né del
denunciato travisamento della prova posto che il giudice dell’appello si è fatto carico della alternativa
prospettazione della difesa a proposito dei rapporti alterati tra persona offesa e di imputata.
Con una motivazione del tutto logica e pertanto non ulteriormente emendabile da questa corte, si è
osservato che lo scontro fra le due persone è intervenuto in epoca remota ed è stato ritenuto non capace di
potere determinare una ricostruzione dei fatti totalmente disancorate dalla realtà.
Una realtà, che nel caso di specie è stata ricostruita, quanto al comportamento dell’imputata consistito
nell’antefatto qualificante del comportamento in discussione, sulla base non già delle dichiarazioni della
persona offesa ma di quelle del teste Olivieri, il quale ha affermato di avere visto l’imputata prelevare la
borsa della persona offesa dall’armadietto nel quale era stata custodita fino a quel momento.
Una simile testimonianza ha trovato, inoltre, conferma nelle dichiarazioni della stessa imputata la quale ha
ammesso di avere prelevato la borsa ed ha giustificato tale iniziativa alla luce di una finalità di cautela che il
giudice del merito ha motivatamente qualificato come fantasiosa ed inattendibile.
Tutte le ulteriori emergenze della fase delle indagini e dell’istruttoria dibattimentale sono state riproposte a
questa Corte, con una dovizia di particolari che rende assolutamente manifesto come il pur denunciato
vizio di motivazione in realtà faccia velo alla sostanza di una richiesta di alternativa rivalutazione di
materiale probatorio che la Cassazione non può conoscere e tantomeno giudicare, in presenza di una
ricostruzione del fatto operata dal giudice del merito nel rispetto della logica e di massime di esperienza
accreditate dal senso comune.
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cpp, la condanna del ricorrente al versamento, in favore della
cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna eicorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a
versare alla cassa delle ammende la somma di euro 1000.
Roma 4 luglio

2013

t

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