Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38967 del 11/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 38967 Anno 2015
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MACCIONI MANUEL CARLO N. IL 27/09/1980
avverso la sentenza n. 6453/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
14/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
duLe._
che ha concluso per

Udito

r la parte civile, l’Avv

dit i difensor Avv.

Data Udienza: 11/05/2015

Ritenuto in fatto
1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 14/05/2014 la Corte d’appello di

Milano ha confermato l’affermazione di responsabilità di Manuel Maccioni in
relazione ai reati di cui agli artt. 81, 582, 576, n. 1, 337 (capo a), nonché 61, n.
2, 635, comma secondo, n. 1 e 3, in relazione all’art. 625, n. 7, cod. pen.

(capo

b).
La Corte territoriale, nell’escludere la sussistenza dei presupposti della causa di
non punibilità di cui all’art. 393-bis cod. pen., ha ritenuto che, anche assumendo

avesse più colpito la propria fidanzata, Alessandra Cattaneo (essendo
verosimilmente da ascrivere ad un errore di percezione dei poliziotti la
valutazione di una volontà di ulteriormente infierire sulla donna da parte
dell’imputato, il quale si sarebbe chinato sulla donna per aiutarla a rialzarsi),
comunque il tentativo di contenimento dell’uomo era giustificato e doveroso: ciò
in quanto rientra nei compiti della polizia non solo la repressione dei reati, ma
anche la loro prevenzione e dal momento che gli agenti avevano appena assistito
ad un aggressione di un uomo ai danni di una donna, che, per le modalità con
cui era stata condotta, poteva legittimamente far presagire un’evoluzione con più
gravi sviluppi. L’intervento, inoltre, era stato proporzionato essendo del tutto
naturale che gli agenti bloccassero l’aggressore prendendolo per le braccia, in un
contesto in cui l’uomo aveva mostrato una incontrollata etero-aggressività.
2. Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il
quale si lamentano vizi motivazionali ed erronea applicazione dell’art. 393-bis
cod. pen., sottolineando che la sentenza impugnata muove dalla premessa che
l’intervento degli operanti era stato il frutto del fraintendimento e dell’erronea
percezione della condotta dell’imputato, senza avvedersi che, in tal modo
opinando, non era possibile sostenere che i primi avessero agito con modalità

legittime e giustificate, usando la costrizione fisica sulla persona dell’imputato.
Osserva,

inoltre,

il

ricorrente

che,

proprio

in

ragione

dell’indicato

fraintendimento, era possibile valutare la condotta dell’imputato non come
espressiva della volontà di opporsi ad un pubblico ufficiale nel compimento di un
atto del suo ufficio, ma come pronta risposta ad un atto arbitrario e lesivo degli
agenti, come tale percepito dal primo.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile, poiché individua una premessa della decisione
impugnata, in realtà, insussistente, attraverso una ingiustificata estrapolazione
di alcuni brani della motivazione.
In particolare, il ricorrente, riducendo il contrasto che aveva provocato
l’intervento degli operanti ad una banale lite tra fidanzati, non si preoccupa di
1

per vera la circostanza che il Maccioni, dopo averne provocato la caduta, non

confutare la circostanza, emergente in modo evidente dalla sentenza di primo
grado e recepita dalla decisione impugnata, secondo cui il Maccioni, come

confermato dalla sua fidanzata, aveva dato una violenta spinta alla donna,
facendola cadere per terra.
Il verosimile errore di percezione degli agenti di polizia, in relazione alla
persistente volontà lesiva dell’imputato, attiene ad un momento successivo a tale
spinta, ma è stato del tutto logicamente ritenuto irrilevante dai giudici di merito,
ai fini della valutazione della decisione dei primi di intervenire sul Maccioni, che,

alla luce di una non irragionevole previsione circa l’evoluzione della situazione.
Ne discende che non è ravvisabile, nel motivato apprezzamento dei giudici di
merito, alcun colposo errore di valutazione.
Peraltro, non è dato cogliere alcuna sproporzione dell’intervento concreto, idonea
a giustificare la soggettiva percezione del Maccioni di essere vittima di un atto
arbitrario.
La sentenza impugnata ritiene, infatti, che l’imputato, nel contesto sopra
descritto, venne bloccato per le braccia e che, nonostante tale intervento,
continuò ad agitarsi e a divincolarsi.
Il ricorso insiste nell’affermare che il Maccioni sarebbe stato colpito con dei pugni
al volto, trascurando di confrontarsi con la valutazione di incompletezza espressa
dalla Corte territoriale, quanto alle dichiarazioni della Cattaneo, sulle quali la
prima asserzione si fonda. Ed, in realtà, la sentenza impugnata ha ribadito come
la donna avesse riferito di non avere neppure visto il fidanzato dare dei pugni ai
poliziotti, nonostante l’obiettiva evidenza delle lesioni provocate dal Maccioni.
La valutazione della sentenza impugnata, pur attribuendo tale dichiarazione alla
concitazione del momento, piuttosto che al mendacio della donna, comunque
conferma un giudizio – non adeguatamente contrastato dal ricorrente – di non
completa idoneità del narrato della Cattaneo ai fini della ricostruzione degli
eventi, proprio perché il rapido susseguirsi di questi ultimi, le aveva impedimento
di cogliere tutti i dettagli degli accadimenti.
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione
delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle

Ammende.
Così deciso in Roma il 11/05/2015

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proprio per la condotta pacificamente tenuta in precedenza, appariva doverosa,

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