Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38961 del 27/05/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38961 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIUSTI VITTORIO N. IL 03/08/1940
nei confronti di:
BORGO GIANFRANCO SALVATORE N. IL 12/10/1962
CASTELLANO CARMELA N. IL 08/03/1969

oL LC(

avverso la sentenza n. 530/2010 CORTE APPELLOEZ.DIST. di
TARANTO, del 12/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per J9_,r.

Cito, per la parte civile, l’Avvj

Gve

UdiPiedifensorf Avv.
Vi.)tv

eb-e

Data Udienza: 27/05/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Vittorio Giusti, nella qualità di parte civile, propone ricorso per cassazione
avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di Appello di Lecce,
sezione distaccata di Taranto, ha confermato la pronuncia di assoluzione
pronunciata dal Tribunale di Taranto nei confronti di Borgo Gianfranco Salvatore
e di Castellano Carmela, imputati del furto del documento costituito dall’istanza
di estinzione di procedura esecutiva promossa dal Giusti in qualità di legale.
Ad avviso della Corte di Appello gli imputati si impossessarono del

l’assunto del primo giudice, che aveva ritenuto l’inoffensività della condotta), ma
essi non intesero trarre ingiusto profitto dal bene sottratto perché avevano
rilevato la presenza in esso di un errore e pertanto l’intento sotteso
all’impossessamento era stato quello di informarsi della validità giuridica dell’atto
presso gli uffici competenti.

2. Con il ricorso il Giusti lamenta vizio motivazionale, rilevando che la Corte
di Appello non ha esaminato tutti gli elementi a disposizione perché ha
tralasciato le testimonianze di soggetti estranei alle parti in causa, le quali
indicano che gli imputati si presentarono presso la cancelleria dell’ufficio
esecuzioni del Tribunale di Taranto per depositare l’istanza, facendo espressa
richiesta di estinzione della procedura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.
Invero, la Corte di Appello non ha in alcun modo tralasciato di valutare le
deposizioni della signora Resta e del signor Crapanzano; ma di esse ha dato una
valutazione che il ricorrente non condivide, tanto che questi ritiene che non siano
state “correttamente applicate le regole della logica”. Ma se tale è il vizio che
viene colto, mette conto rammentare che il vizio di mancanza o manifesta
illogicità della motivazione, a norma dell’articolo 606, lett.e), cod. proc. pen.,
deve risultare dal testo della motivazione e deve consistere, rispettivamente,
nell’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa sottoposto al
giudice di merito, non già nella mancata confutazione di un argomento specifico
relativo ad un punto della decisione che pur è stato trattato, sebbene in un’ottica
diversa, dal giudice della sentenza impugnata, dando una risposta anche solo
implicita all’osservazione della parte; e nella frattura logica evidente tra una
premessa, o più premesse nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne
traggono (Sez. 1, n. 9539 del 12/05/1999 – dep. 23/07/1999, Commisso ed
altri, Rv. 215132).

2

documento, idoneo a produrre effetti giuridici (così mostrando di non condividere

Nel caso di specie neppure l’esponente lamenta una manifesta illogicità della
motivazione, la quale propone una ricostruzione dell’accaduto non palesemente
contraria alle regole della logica comune e alle riconosciute massime di
esperienza. Ricostruzione che pur quando lasci in campo – perché parimenti
plausibile – quella patrocinata dal ricorrente, pure non potrebbe che ricondurre
all’assoluzione degli imputati, non essendo vinto il ragionevole dubbio della loro
innocenza.

616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in € 1.000,00, in favore
della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla
determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/5/2014.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art.

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