Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3896 del 16/12/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3896 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIGANTE MASSIMILIANO N. IL 10/12/1966
BERRUTI ELISABETTA N. IL 17/05/1970
avverso la sentenza n. 4171/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
21/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. U, tSE°C’e) SIt kf(
che ha concluso per
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Udito, per la parte ‘Civile, l’Avv
Uditi diferisor Avv.

Data Udienza: 16/12/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Massimiliano GIGANTE ed Elisabetta BERRUTI, nella rispettiva veste di committente e
direttore dei lavori, sono stati ritenuti responsabili, con sentenza della Corte di Appello
di Genova 21-5-2014, che ha confermato sul punto quella del Tribunale di Savona, sez.
dist. di Albenga 8-1-2013, di concorso nel reato di cui all’art. 481 cod. pen. (falsità
ideologica in certificati da parte di persone esercenti un servizio di pubblica necessità)

4-2004 del Comune di Albenga, erano state ultimate alla data del 6-6- 2007, mentre le
unità immobiliari del terzo piano del fabbricato erano prive di pavimenti, rivestimenti,
sanitari, tinteggiature e finiture.
2. Gli imputati hanno proposto ricorso con atti sostanzialmente sovrapponibili con la sola
differenza che quello nell’interesse del Gigante contiene un motivo in più, correlato alla
sua posizione di committente dei lavori.
3. Primo motivo di entrambe le impugnazioni: vizio di motivazione in quanto la mancata
ultimazione dei lavori era stata ritenuta, da un lato, per la mancata realizzazione del
collegamento tra l’immobile ed il locale del sottotetto, che non era oggetto
dell’imputazione, dall’altro perché non erano stati montati gli infissi, che invece, dalla
documentazione fotografica realizzata in sede di sopralluogo, risultavano montati,
mentre la mancata posa dei pavimenti e dei sanitari era irrilevante trattandosi di
attività edilizia libera, realizzabile in qualunque momento senza alcun titolo edilizio.
4. Secondo motivo: violazione di legge in relazione alla funzione della dichiarazione di fine
lavori e quindi in ordine alla configurabilità del reato, dal momento che tale
dichiarazione, che accompagna la richiesta di rilascio del certificato di agibilità, ha la
funzione di informare la PA che le opere oggetto di permesso di costruire sono
terminate, sono conformi al progetto approvato e che i muri si sono asciugati e gli
ambienti sono salubri, con conseguente irrilevanza della mancata esecuzione dei lavori
di finitura.
5. Terzo motivo: violazione di legge in relazione all’art. 42 cod. pen. (prospettata solo nel
ricorso Gigante), vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell’elemento psicologico
essendo stato affrontato il problema della ricorrenza del dolo con motivazione
meramente apparente.
6. Da ultimo il solo Gigante deduce travisamento delle considerazioni della difesa in punto
di assenza del suo interesse alla falsa dichiarazione, profilo prospettato non già perché
ritenuto determinante ai fini della configurabilità del reato, ma per l’influenza
sull’elemento psicologico in quanto i termini tecnici utilizzati nella dichiarazione
potevano essere stati interpretati erroneamente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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per aver dichiarato falsamente che le opere edilizie, di cui al permesso di costruire 23-

1. I ricorsi meritano rigetto.
2. In ordine ai motivi comuni agli stessi si osserva quanto segue.
3. La prima censura, di vizio di motivazione sul punto della ritenuta mancata ultimazione
dei lavori, è infondata in quanto l’omessa realizzazione del collegamento tra l’immobile
al terzo piano ed il locale sottotetto, evidenziata nella sentenza impugnata, ma non
oggetto, secondo i ricorrenti, dell’imputazione, da un lato rientra nella contestazione di

dall’altro, e comunque, rappresenta un quid pluris rispetto alle opere di cui è contestata
la mancata realizzazione, certamente non avvenuta, quali ad esempio la tinteggiatura
dei locali della quale, per quanto espressamente evocata nell’imputazione, i ricorrenti
non hanno sostenuto l’effettuazione.
4. Mentre, quanto agli infissi, invano se ne assume genericamente l’avvenuto montaggio
che risulterebbe dalla documentazione fotografica realizzata in sede di sopralluogo, dal
momento che la sentenza, sulla base degli stessi elementi probatori, afferma che i
predetti infissi, pur essendo in loco, non erano montati.
5. Riguardo poi alla pure pacifica mancata posa dei pavimenti e dei sanitari, il giudizio di
irrilevanza della stessa espresso dagli impugnati, si basa sul rilievo che si tratterebbe di
attività edilizia libera, realizzabile in qualunque momento senza alcun titolo edilizio,
argomento peraltro incongruente rispetto alla ritenuta configurabilità del reato posto
che ciò non vale a rendere veritiera l’affermazione del completamento dei lavori. Mentre
il richiamo alle dichiarazioni dell’isp. Fazio Parodi non è accompagnato dall’indicazione
né del loro contenuto, né delle ragioni del contrasto con esse della decisione.
6. Il secondo motivo è intrinsecamente contraddittorio da un lato correttamente
individuando la funzione della dichiarazione di fine lavori, che accompagna la richiesta
di rilascio del certificato di agibilità, in quella di informare la PA che le opere oggetto di
permesso di costruire sono terminate, sono conformi al progetto approvato e che i muri
si sono asciugati e gli ambienti sono salubri, dall’altro sostenendo l’irrilevanza della
mancata esecuzione dei lavori di finitura senza considerare che nella specie, a tacer
d’altro, mancando la tinteggiatura dei locali, è conseguentemente falsa la dichiarazione
di salubrità degli ambienti che presuppone, secondo quanto ammesso dagli stessi
ricorrenti, che i muri si siano asciugati e, pertanto, che siano stati previamente
tinteggiati, il che nella specie non è avvenuto.
7. Il terzo motivo, che investe la sussistenza dell’elemento psicologico, è ai limiti
dell’ammissibilità posto che, richiamando la giurisprudenza di questa corte sulla
mancata previsione normativa del falso documentale colposo, qualifica come
meramente apparente, ma senza alcuna giustificazione, la motivazione della corte
territoriale che, premessa il dato della mancata ultimazione dei lavori accertata in sede
di sopralluoghi, ne ha dedotto la consapevole falsità della relativa dichiarazione,
3

mancata ultimazione delle unità poste a quel piano e comunque nel concetto finiture,

sufficiente ad integrare il dolo generico richiesto per la configurabilità del reato, mentre
i ricorrenti non precisano le ragioni dell’asserito carattere colposo della falsità.
8. Né ha influenza sull’elemento psicologico la prospettazione da parte del Gigante della
possibile erronea interpretazione da parte sua dei termini tecnici presenti nella
dichiarazione sul generico assunto della mancanza di interesse ad attestare il falso,
avendo anch’egli, come l’altra ricorrente, in un precedente motivo, dato conto che la
dichiarazione prelude al rilascio del certificato di abitabilità, l’interesse del committente

9. Segue per ciascuno degli imputati il carico delle spese del procedimento.

P. Q. M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 16/12/2014

al quale è indiscutibile.

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