Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3895 del 19/12/2013


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Penale Ord. Sez. 5 Num. 3895 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

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SE NZA

sul ricorso proposto da:
FAIUOLO VINCENZO N. IL 01/07/1962
avverso la sentenza n. 36429/2012 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 20/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
LAPALORCIA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Z . A L (I L-1-0
pp
c9-4/Z-1-e) 3A-ce-A-0-AA-c –

Uditi difensor Avv.V.

S c-A

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Data Udienza: 19/12/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’avv. Claudio Defilippi, difensore di Vincenzo Faiuolo, ha segnalato, con atto pervenuto
il 26-9-2013, ‘evidente errore materiale’, chiedendone la correzione immediata, nella
sentenza di questa corte in data 20-9-2013 n. 46451/13, laddove il rinvio a seguito di
annullamento è stato disposto, a suo dire in violazione dell’art. 634, comma 2, cod.
proc. pen., alla Corte di Appello di Potenza che aveva emesso la sentenza annullata.

datata 10-12-2013 e qui trasmessa a mezzo fax il 12-12-2013, lo stesso avvocato
contesta le ragioni, espresse nella sentenza frattanto depositata, a sostegno della
determinazione del giudice del rinvio.
3. Osserva il collegio che, mentre si esula dall’ambito dell’errore materiale con
conseguente non luogo a provvedere al riguardo, va disposta la trasmissione alla
cancelleria centrale della ‘memoria difensiva’ datata La Spezia 10-12-2013 per la
registrazione a nuovo come asserito ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen..

P. Q. M.

Dichiara non luogo a provvedere sul segnalato errore materiale incorso nella sentenza di
questa corte n. 46451/13.
Dispone la trasmissione alla cancelleria centrale della ‘memoria difensiva’ datata La Spezia 1012-2013 per la registrazione a nuovo come asserito ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen..
Roma 19-12-2013

Il consigli

e est.

t
\)L.,

2. Con memoria difensiva per l’odierna udienza (ex artt. 625 bis e 127 cod. proc. pen.),

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