Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38947 del 26/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 38947 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: FOTI GIACOMO
Data Udienza: 26/03/2014

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VACCARO GIUSEPPE N. IL 15/08/1975
avverso la sentenza n. 1306/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del l 0/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del26/03/2014la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO FOTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ~
che ha concluso per

:. “”· ~

((~ ~ ~- çdJ.–~7– ~.r,…..,/~1′
·~

‘””d
C)

t
o

u

/

Ritenuto in fatto.
Vaccaro Giuseppe, imputato di furto aggravato, ricorre per cassazione avverso la sentenza
della Corte d’Appello di Palermo, del l O aprile 2013, che, in parziale riforma della sentenza
del tribunale della stessa città, del 5 ottobre 2011, resa nelle forme del rito abbreviato, ha
ridotto a sei mesi di reclusione e 200,00 euro di multa la pena inflitta dal primo giudice.
Denuncia il ricorrente il vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di mancata
esclusione della recidiva.
Considerato in diritto.
Il ricorso è infondato.
In realtà, davanti alla generica formulazione dei motivi d’appello – con i quali l’imputato
ha chiesto l’irrogazione di una pena contenuta nei limiti edittali, a fronte dell’iniziale
condanna ad un anno, due mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa (con generiche
equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva contestate), attraverso un giudizio di prevalenza
delle riconosciute attenuanti, anche attraverso il generico richiamo alla opportunità di
accertare se la ricaduta nel reato da parte dell’imputato fosse espressione di una più spiccata
pericolosità sociale – la corte territoriale ha concretamente e sostanziosamente accolto le
richieste difensive, irrogando la pena in misura prossima ai minimi edittali (sei mesi di
reclusione e 200,00 euro di multa), specificando che la negativa personalità dell’imputato,
ripetutamente condannato anche per delitti contro il patrimonio, non consentiva di applicare
il minimo previsto.
La motivazione, seppur sintetica, si segnala tuttavia per l’evidente equilibrio con il quale i
giudici del merito hanno utilizzato il potere discrezionale che la legge loro attribuisce in
punto di determinazione della pena, da essi legittimamente rapportata anche alla personalità
dell’imputato, negativamente valutata in ragione dei numerosi precedenti. Considerazioni
certamente coerenti, correlate anche ali’ assenza delle condizioni per escludere la recidiva,
ovvero per ritenere la prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche, essendo state,
quelle richiamate dall’imputato (stato di tossicodipendenza, esigenza di procurarsi i mezzi
necessari per l’acquisto della droga), già poste dal primo giudice a fondamento del
riconoscimento di dette attenuanti e del giudizio di equivalenza tra le opposte circostanze.
Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, i126/3/2014.

·~

“”t
C)

o

u

COR.fE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

r.J

Òu.y~ 7 ~

n\( 8 -u_,t_.,Q..-

~
l

– 4 APR 2016

).(A-

o-J:L oL.-U ( ,iUA.\,'”J~

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA