Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38944 del 13/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 38944 Anno 2015
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Lico Carlo, nato a Padova il 31.5.1958, avverso la sentenza
pronunciata in data 15.10.2013 dalla corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Giuseppe Coarasaniti, che ha concluso per il rigetto
del ricorso.
FATTO E DIRITTO

Data Udienza: 13/04/2015

1. Con sentenza pronunciata il 15.10.2013 la corte di appello di
Venezia confermava la sentenza con cui il tribunale di Padova, in
data 16.3.2004, aveva condannato alle pene, principale ed
accessoria, ritenute di giustizia, Licio Carlo, imputato, nella sua
qualità di consulente aziendale e di gestore di fatto della società
“ST. S.r.l.”, del reato di cui all’art. 216, co. 1, n. 2, e 223, I. fall.,

tribunale di Padova con sentenza del 29.5.2000.
2. Avverso la decisione della corte territoriale, di cui chiede
l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione,
l’imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Renato
Alberini, del Foro di Venezia, lamentando violazione di legge
processuale in relazione agli artt. 107 e 108, c.p.p.
Rileva, in particolare, il ricorrente che, avendo in data 4.1.2004,
l’avv. Gianluca Garbin, difensore di fiducia dell’imputato,
rinunciato al mandato conferitogli a suo tempo dal Lico, ed
essendo stato nominato, di conseguenza, quale difensore di
ufficio, l’avv. Carla Favaron, nomina che veniva comunicata
all’imputato il 9.1.2004, alla successiva udienza dibattimentale del
10.1.2004, l’avv. Valter Duse, nuovo difensore di fiducia del Lico,
aveva chiesto termine a difesa, ai sensi dell’art. 108, c.p.p.
Il tribunale, nel concedere il suddetto termine, disponeva,
tuttavia, con ordinanza, impugnata in uno con la sentenza di
primo grado dall’imputato, che il processo dovesse continuare
(evidentemente sino allo spirare del termine a difesa), con il
precedente difensore di fiducia, avv. Garbin, nei confronti del
quale la rinuncia non aveva spiegato i suoi effetti, non essendo
ancora trascorso il termine concesso a difesa, commettendo un
evidente errore di diritto, in quanto il tribunale, una volta

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in relazione al fallimento della suddetta società, dichiarato dal

concesso il suddetto termine al nuovo difensore dell’imputato,
avv. Duse, avrebbe dovuto convocare il già nominato difensore di
ufficio avv. Carla Favaron e solo nel caso in cui quest’ultima
avesse a sua volta chiesto un termine ai sensi dell’art. 108, c.p.p.,
avrebbe potuto pretendere che l’avv. Garbin mantenesse la difesa
dell’imputato fino allo spirare del termine a difesa ovvero

dell’avv. Favaron.
Si è dunque verificata una nullità assoluta ed insanabile, ex art.
179, co. 1, c.p.p., per omessa presenza del difensore
dell’imputato all’udienza dibattimentale del 10.1.2004, che ha
determinato la nullità derivata di tutti gli atti successivi ex art.
185, c.p.p., comprese le sentenze di primo e di secondo grado.
3. Il ricorso non può essere accolto per infondatezza del motivo su
cui si sorregge.
4. Ed invero nessuna violazione della legge processuale appare
configurabile, stante il chiaro tenore della disposizione normativa
ex art. 107, co. 3, c.p.p., secondo cui la rinuncia all’incarico
ricevuto da parte del difensore non ha effetto finché la parte non
risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore
di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a
norma dell’art. 108, c.p.p.
La pendenza del termine a difesa richiesto dal difensore
dell’imputato, si tratti del nuovo difensore dotato di nomina
fiduciaria o del difensore disegnato d’ufficio, funge da condizione
sospensiva dell’efficacia della rinuncia al mandato da parte del
difensore precedentemente nominato.
La circostanza che, nel caso in esame, la nomina del difensore di
ufficio abbia preceduto la nomina del nuovo difensore di fiducia, il

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nominarlo ai sensi dell’art. 97, co. 4, c.p.p., sostituto processuale

quale, all’udienza del 10.1.2004, aveva chiesto ed ottenuto
termine a difesa, ai sensi dell’art. 108, co. 1, c.p.p., non
costituisce ostacolo all’applicazione del disposto di cui all’art. 107,
co. 3, c.p.p., posto che, da un lato la nomina del nuovo difensore
di fiducia ha determinato il venir meno della nomina del difensore
di ufficio, giusto il disposto dell’art. 97, co. 6, c.p.p. (secondo cui

un difensore di fiducia”), dall’altro è stato proprio il nuovo
difensore di fiducia ad avvalersi della facoltà riconosciutagli dalla
legge processuale di chiedere un termine per la difesa.
Ne consegue che la presenza del precedente difensore fiduciario
all’udienza dibattimentale del 10.1.2004, non può dirsi avvenuta,
come sostenuto dal difensore del ricorrente, a seguito di una
costrizione

contra legem

imputabile al tribunale, trovando,

viceversa, legittima giustificazione nella citata disposizione di cui
all’art. 107, co. 3, c.p.p..
Può, dunque, affermarsi il seguente principio di diritto: “il
difensore di fiducia, cui sia stato revocato il mandato, dovrà
comunque presenziare all’udienza poiché la revoca del difensore
non ha effetto fintanto che la parte non sia assistita da nuovo
difensore e non sia decorso il termine a difesa di cui all’art. 108
c.p.p.”
Ne consegue che del tutto legittimamente nella menzionata
udienza, svoltasi in presenza del precedente difensore, si è
proceduto alla relativa istruttoria dibattimentale.
Statuendo, infatti, l’art. 107, co. 3, c.p.p., che la rinunzia del
difensore (al pari della revoca) non ha effetto finché la parte non
risulti assistita da un nuovo difensore (di fiducia o di ufficio) e non
sia decorso il termine eventualmente concesso a norma del

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“il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato

successivo art. 108, la concessione di un termine per la difesa non
determina alcuna necessità di rinvio dell’atto processuale da
compiere e non pone alcun ostacolo al regolare corso del
processo.
5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in
premessa va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai

procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma il 13.4.2015

sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del

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