Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3894 del 19/12/2013
Penale Ord. Sez. 5 Num. 3894 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA
SEN ZA
sul ricorso proposto da:
thi/J4 N3 4
GIAMBRA GIUSEPPE N. IL 04/10/1958
avverso l’ordinanza n. 21377/2011 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 11/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
LAPALORCIA;
A KF (E L1.-k9
/sentite le conclusioni del PG Dott.
\if■rQ_- rg,–1″M-0
eic
Uditi dif or Avv.;
Data Udienza: 19/12/2013
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’avv. Felice Cecchi, al quale si è rivolto Giuseppe Giambra, imputato nel procedimento
relativo al ricorso della parte civile Raimondo Portanova, rigettato da questa corte con
sentenza 11-4-2012, segnala, con atto pervenuto il 9-9-2013, che in tale decisione, con
la quale la ricorrente parte civile era stata condannata al pagamento delle spese
processuali, è stata omessa l’indicazione del relativo importo. Allega le notule pagate
dovrà essere richiesto alla parte civile per l’improvvida iniziativa di costringere il
Giambra a difendersi nei tre gradi del giudizio in cui è stato coinvolto’.
2. Il collegio osserva che, mentre la liquidazione delle spese processuali, il cui pagamento
è posto a carico del soccombente, non costituisce oggetto di statuizione in sentenza, a
ritenere che, invece, la segnalazione si riferisca alle spese sostenute dall’imputato,
vittorioso sia nei due gradi di merito che nel giudizio di legittimità, va evidenziato che la
sentenza non contiene la relativa condanna in quanto non richiesta ex artt. 541, comma
2 e 427, comma 2, cod. proc. pen.., onde la mancata liquidazione di tali spese non è
frutto di errore materiale.
3. Pertanto sulla segnalazione dell’avv. Cecchi va dichiarato non luogo a provvedere.
P. Q. M.
Dichiara non luogo a provvedere.
Roma, 19.12.2013
Il consigliKe estensore
f
p(Priìs’
e
dal Giambra ai difensori e chiede che ‘si provveda all’indicazione anche dell’importo che