Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3894 del 16/12/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3894 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso presentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Roma nel procedimento nei confronti di:
Ceci Piero, nato a Terracina, il 21/10/1964;

avverso la sentenza del 9/7/2013 del Giudice di Pace di Terracina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Umberto
De Augustinis, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento
impugnato.

RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Terracina ha dichiarato non doversi
procedere nei confronti di Ceci Piero per il reato di minaccia ritenendo la tacita

Data Udienza: 16/12/2014

remissione della querela proposta dalla persona offesa a seguito della mancata
comparizione della medesima al dibattimento, ancorchè specificamente avvisata delle
conseguenze che sarebbero state in tal senso dedotte da tale mancata comparizione.
2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Roma
deducendo l’errata applicazione dell’art. 152 c.p. e rilevando in proposito come la
remissione tacita della querela può essere solo extraprocessuale e deve comunque
consistere in un comportamento positivo incompatibile con l’intenzione di persistere

giudice del merito a presupposto per la declaratoria di estinzione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto.

2.

Come ripetutamente chiarito da questa Corte, anche a Sezioni Unite, nel

procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal
PM, ex art. 20 D.Lgs. n. 274 del 2000, la mancata comparizione del querelante – pur
previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso
della remissione tacita della querela – non costituisce fatto incompatibile con la volontà
di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152,
comma secondo, c.p. (Sez. Un. n. 46088 del 30 ottobre 2008, p.m. in proc. Viele, rv
241357).
3. Conseguentemente la sentenza deve essere annullata con rinvio al Giudice di Pace di
Terracina per nuovo giudizio.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Terracina per nuovo
giudizio.

Così deciso il 16/12/2014

nella querela, certamente non identificabile con quello meramente omissivo eletto dal

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