Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38938 del 02/04/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 38938 Anno 2015
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: PEZZULLO ROSA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPIGA ROBERTO N. IL 26/01/1974
avverso la sentenza n. 1766/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
26/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 02/04/2015

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. Eduardo Vittorio Scardaccione, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 26.5.2014 la Corte d’Appello di Ancona, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione
Distaccata di San Benedetto del Tronto escludeva l’aggravante di cui al
n. 4 dell’art. 625 c.p. e riduceva la pena inflitta a Spiga Roberto a mesi

essersi impossessato in danno di Nista Giuseppe di un marsupio
contenente documenti ed C 150,00.
2. Avverso tale sentenza l’imputato a mezzo del suo difensore ha
proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il
quale lamenta la mancata applicazione di norme giuridiche di cui si deve
tener conto nell’applicazione della legge penale, atteso che la sentenza
di primo grado merita censura, non essendo emersa dall’istruttoria
dibattimentale alcuna prova a fondamento delle accuse sollevate
all’appellante; inoltre, il Giudice di merito nell’applicazione della pena a
suo carico non ha tenuto conto, altresì, delle attenuanti generiche, né
dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. per aver cagionato alla persona
offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, siccome generico e comunque
manifestamente infondato.
1.Ed invero le censura in tema di responsabilità si presenta del tutto
generica, omettendo, comunque, l’imputato di confrontarsi con gli
elementi di responsabilità a suo carico indicati nelle sentenze di merito,
e sul punto giova richiamare i principi costantemente affermati da
questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione
quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’atto d’impugnazione, atteso che quest’ultimo non può ignorare le
affermazioni del provvedimento censurato.
(Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425).
2.Per quanto concerne, poi, il trattamento sanzionatorio deve
evidenziarsi che, contrariamente a quanto evidenziato dal ricorrente, la
pena inflitta nei minimi edittali ha tenuto conto proprio delle generiche,
essendo stata irrogata la pena di mesi quattro di reclusione e di euro
102,00 di multa. Per quanto concerne invece la doglianza circa la
1

quattro di reclusione ed C 102,00 di multa per il delitto di furto per

mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. deve
innanzitutto evidenziarsi come con l’atto di appello non sia stato
invocato il riconoscimento di tale attenuante, sicchè non può essere
proposta in questa sede la questione della mancata concessione di essa,
né il giudice d’appello era tenuto a pronunciarsi in proposito.
3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile a colpa del ricorrente (Corte

della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in Euro 1000,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 2.4.2015

Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, a favore

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