Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38937 del 21/08/2014


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Penale Sent. Sez. F Num. 38937 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STABILE ROSARIO N. IL 15/12/1990
avverso la sentenza n. 4802/2013 TRIBUNALE di CATANIA, del
26/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette/seettite le conclusioni del PG It. ad

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Data Udienza: 21/08/2014

Ritenuto in fatto.

1. Con sentenza resa il 26.11.2013, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. il Tribunale
di Catania, in composizione monocratica applicava a STABILE Rosario ,
imputato del delitto di cui all’art. 73 dpr 309/90, la pena concordata fra le parti
di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 12.000 di multa, previo

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
l’imputato, per lamentare vizio di violazione di legge in ragione della mancata
valutazione sulla sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129
cod.proc.pen.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza
impugnata, atteso che a seguito dell’intervenuta pronuncia della Corte
Costituzionale 32/2014, è stato reintrodotto il regime sanzionatorio di cui
all’art. 73 dpr 309/90, nel testo anteriore alle modifiche apportate con le
norme dichiarate incostituzionali, che aveva introdotto per le c.d. “droghe
leggere” lo stesso regime sanzionatorio previsto per le c.d. “droghe pesanti”.
Avendosi riguardo nel caso di specie a contestazione avente ad oggetto la
detenzione di marijuana, la sanzione applicata va riparametrata alla luce dei
parametri normativi più favorevoli.

Considerato in diritto.

Così come richiesto dal Procuratore Generale, la sentenza impugnata deve
essere annullata senza rinvio per le ragioni che seguono.
In tema di stupefacenti il ripristino -a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 32/2014, dell’originario e più favorevole trattamento
sanzionatorio previsto dall’art. 73 dpr 309/90, nell’ipotesi in cui le condotte in
esso descritte avessero ad oggetto le c.d. “droghe leggere”, comporta che nel
caso di ricorso avverso sentenza di patteggiamento con cui sia stata applicata
una pena concordata tra le parti in una misura correlata a quello che all’epoca
rappresentava il minimo edittale, mentre oggi rappresenta il massimo, o
addirittura una misura superiore al massimo ( sei anni anziché i quattro anni di
attuale limite massimo edittale) questa Corte di Cassazione , debba dare luogo
ad annullamento della sentenza impugnata, atteso che la scelta a suo tempo
operata dall’imputato era comunque condizionata dalla vigenza di una norma

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riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed esclusa la recidiva.

poi venuta meno non per “fisiologica” successione di interventi legislativi, ma
per la causa “patologica” costituita dalla sua accertata incostituzionalità
La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio , con
restituzione degli atti al Tribunale di Catania per il corso ulteriore, dovendo le
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partfriformulare l’accordo sulla base della vigente normativa.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la restituzione degli
atti al Tribunale di Catania , per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, addì 21 Agosto 2014.

p.q.m.

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