Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38932 del 25/06/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38932 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

1) D’ambrosio Antonio

nato il 4.2.1940

avverso l’ordinanza del 17.10.2012
del Tribunale di Latina
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P. G., dr. Mario Fraticelli, che ha
chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata
sentito il difensore,avv.Riccardo E. Di Vizio,che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso

1

Data Udienza: 25/06/2013

1. Il Tribunale di Latina, con ordinanza in data 27.9.2012, rigettava l’appello proposto
nell’interesse di D’Ambrosio Antonio, quale rappresentante legale della “s.r.l. Aurora
Immobiliare”, avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Latina, con cui era stata
respinta la richiesta di dissequestro del complesso immobiliare sito in Formia.
Premetteva il Tribunale che con l’appello non potevano essere introdotte questioni attinenti la
carenza dei presupposti applicativi della misura cautelare reale, sulle quali peraltro si era già
pronunciato il Riesame, ma soltanto questioni riguardanti la persistenza delle ragioni
giustificative della misura.
L’elemento nuovo addotto dall’appellante riguardava il rilascio da parte della Sovrintendenza
del parere che, in una al silenzio assenso della Regione, renderebbe legittimo l’intervento.
A parte il fatto che tale questione era stata già valutata dal GIP, riteneva il Tribunale,
comunque, irrilevante il provvedimento autorizzatorio.
Era pacifico che l’intervento richiedeva il rilascio di autorizzazione paesistica ai sensi
dell’art.146 D.L.vo 42/04 e che sull’istanza doveva pronunciarsi la Regione (co.4), dopo aver
acquisito il parere della Sovrintendenza (co.5), con possibilità di delega agli enti locali o ai
comuni (co.6). Nel caso di specie la Regione non aveva esercitato alcun potere di delega.
Il provvedimento di autorizzazione, così impropriamente qualificato, non era altro che il parere
obbligatorio e non vincolante richiesto.
Né poteva parlarsi di silenzio assenso, in quanto il provvedimento interlocutorio ex art.146 c.9
non poteva certo sostituire l’autorizzazione regionale come emergeva dal chiaro disposto
dell’art.146 co.10.
Non trovava, infine, applicazione la L.R. 21/09, stante la sussistenza del vincolo paesistico.
2. Ricorre per cassazione D’ambrosio Antonio, a mezzo del difensore.
Dopo una premessa in fatto, denuncia, con il primo motivo la violazione e falsa applicazione
derart.146 D.L.vo 42/04.
Con determinazione n.759/N del 21.1.2011 il Dirigente del Settore Urbanistico del Comune di
Formia rilasciava autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.146 D.L.vo 42/04, avendo la
Regione , a far data, in modo permanente, dall’1.1.2010, delegato l’esercizio delle funzioni in
tema di autorizzazione paesaggistica al Comune. Tale autorizzazione veniva rilasciata, previa
trasmissione della documentazione alla competente Sovrintendenza per il rilascio del prescritto
parere e solo all’esito di mancata formulazione dello stesso nei termini prescritti dall’art.146
co.9.
Il permesso di costruire n.60/11 dell’ 8.4.2011 era, quindi, perfettamente legittimo.
Il Tribunale, nel rigettare l’appello, ha fornito palesemente una erronea interpretazione
dell’art.146 cit.
Con il secondo motivo denuncia la contraddittorietà della decisione in ordine alla valutazione
dell’elemento di novità, avendo, da un lato, il Tribunale ritenuto come tale il motivo dedotto
(tanto da considerare ammissibile l’appello) e dall’altro sostenuto che su di esso si era già
pronunciato il GIP.

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Il Tribunale si è, comunque, pronunciato sulla legittimità del permesso di costruire, per cui
questa Corte deve verificare se l’interpretazione data dell’art.146 D.L.vo 42/2004 sia corretta.
Come ha ricordato anche il Tribunale, a norma dell’art.146 comma 6 D.L.vo cit. “la regione
esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di
adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne
l’esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti
locali come definite dalle vigenti disposizioni sull’ordinamento degli enti locali, ovvero a
Comuni, purchè gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare
un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche, nonché di garantire la differenziazione
tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia
urbanistico-edilizia”.

2

4

4. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di
Latina che, alla luce dei rilievi e dei principi sopra enunciati, accerterà la legittimità del titolo
autorizzatorio e la corrispondenza dell’intervento a quanto paesisticamente autorizzato.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Latina.
Così deciso in Roma il 25.6.2013

3. Il Tribunale, dopo aver ricordato che il controllo del territorio sotto il profilo paesistico
ambientale è attribuito, quindi, dal legislatore alla Regione “unico ente titolato ad emettere in
via pressoché esclusiva il relativo titolo autorizzatorio”, ha rilevato apoditticamente che nel
caso di specie la Regione non aveva esercitato alcun potere di delega.
Come emerge però dalla documentazione, allegata anche al ricorso, la Regione Lazio, con
determinazione del Dipartimento Territorio N. b6832 del 28.12.2009 individuava i Comuni in
possesso dei requisiti necessari per il mantenimento della funzione delegata in materia di
autorizzazione paesaggistica dall’i gennaio 2010- artt.146 e 159 del D.L.gs. 22 gennaio 2004
n.42 (al n.25 dell’elenco figura il Comune di Formia).
E, sulla base dell’erroneo presupposto del mancato esercizio del potere di delega da parte
della Regione, il Tribunale ha equivocato in ordine alla “rilevanza” del parere del
sovrintendente di cui ai commi 7 e 8 D.L.vo cit. Non è infatti in discussione che trattasi di
provvedimento interlocutorio che non può sostituire l’autorizzazione regionale. Dal ricorrente si
assume, invece, che il competente ufficio comunale (per effetto della delega della Regione)
provvide alla trasmissione della richiesta di rilascio di autorizzazione paesaggistica
(propedeutica alla concessione del permesso di costruire) alla Sovrintendenza, senza che
questa rendesse il parere nei termini di cui al comma 9 e che, solo all’esito di tale mancata
formulazione, il Comune di Formia rilasciò l’autorizzazione paesaggistica.

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