Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38928 del 19/08/2014


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Penale Sent. Sez. F Num. 38928 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agrebi Bechir, nato in Tunisia il 18.8.85
imputato
1) artt. 477, 482, 489 c.p.
2) artt. 582, 585 c.p.
3) art. 4 L. 110/75
avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia del 20.5.14
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Giulio Romano, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Il ricorrente è stato accusato di
uso di patente contraffatta e lesioni gravi causate a Missaoui Mohamed con calci, pugni, lo
spray gas di una bomboletta ed un coltello.
Con la sentenza impugnata, la Corte ha confermato la condanna inferta all’imputato in
primo grado.

Data Udienza: 19/08/2014

-

Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso,

1) erronea applicazione dell’art. 512 c.p.p. Allo scopo, si fa notare che, di fatto, i
giudici hanno fondato la propria decisione sulle parole del teste Amraoui Abdel
“accompagnatore” della persona offesa in quanto quelle della vittima sono state ritenute al
limite della “reticenza” sì da suscitare più di una perplessità nei giudici di primo e secondo
grado. Inoltre, l’accompagnatore della persona offesa, dopo le dichiarazioni iniziali si era resa
irreperibile sì da determinare la lettura delle sue dichiarazioni solo a seguito di una
“irripetibilità sopravvenuta”.
Nello specifico, si osserva, però, che il sig. Amraoui era persona perfettamente inserita
in Italia (come attestato dal certificato di residenza). Pertanto la utilizzabilità delle sue dichiarazioni
sarebbe stata consentita solo se il suo allontanamento fosse stato casuale e non espressione
di una volontaria sottrazione all’esame testimoniale cosa che, per l’appunto, deve ritenersi
essere avvenuta nella specie. Oltretutto dal fascicolo non risulta nemmeno prova di una previa
e penetrante ricerca del teste da parte delle forze dell’ordine.
Per l’effetto, le dichiarazioni del teste devono ritenersi inutilizzabili.

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
3. Motivi della decisione
La questione che il ricorrente pone è, invero, ai limiti dell’ammissibilità perché, in
parte, ripropone il tema dell’attendibilità della p.o. ed, in parte, introducono un tema nuovo
non sottoposto all’attenzione della corte d’appello.
Per quel che attiene, infatti, alla affidabilità della denuncia sporta dal Missaoui, è
sostanzialmente irrilevante ribadire, da parte del ricorrente, che questi non hanno «attribuito
grande rilevanza probatoria» alle sue parole. Si tratta, infatti, di mera asserzione frutto di una
libera interpretazione del ricorrente che, tuttavia, non corrisponde alla realtà dei fatti.
Il vero è che i giudici pur non avendo negato – ed avendo, anzi, stigmatizzato — il fatto che le
parole della p.o. fossero state caratterizzate da reticenza, hanno sottolineato che, ciò
nonostante, egli aveva finito per ammettere (già nell’immediatezza) di avere riconosciuto l’Agrebi
dalla voce e, quindi, averlo riconosciuto in foto (dopo una descrizione completa e coerente con

l’individuazione poi effettuata).

Suggestiva è, poi, l’insinuazione del ricorrente circa una asserita violazione di legge
dell’art. 512 c.p.p. perché, in realtà, in appello, egli non aveva sollevato la questione sì che si
tratta di profilo ormai coperto da giudicato per non essere stato investito tempestivamente da
impugnazione (sez. IV, 18.5.94, Bentam, Rv. 199216). Vi è da dire, peraltro, che la responsabilità
dell’imputato si evince, non solo, dalle parole del teste Amraoui ma anche da altri elementi
esterni a cominciare dal rilievo che le modalità del fatto (riferite dalla vittima) avevano trovato
di
lo stesso giorno dei fatti, nei pressi dell’abitazione di Agrebi
riscontro anche nel rinvenimento
uno scooter nero analogo a quello utilizzato dagli aggressori di Missaoui.
Vale, infine, il significativo dato logico (evidenziato dai giudici di merito) che il Missaoui e
l’Amraoui (la utilizzabilità delle cui dichiarazioni è stata già sopra riaffermata) – sia pure sentiti in momenti
diversi e tra loro incompatibili con l’ipotesi di un previo accordo – hanno reso le medesime
dichiarazioni.
Ed infatti, i giudici ricordano che Amraoui fu ascoltato mentre si trovava presso la
stazione dei CC. e rese delle affermazioni accusatorie verso l’Agrebi mentre Missaoui, presso il
Pronto Soccorso, dove era stato trasportato ferito, aveva effettuato una ricognizione
fotografica positiva dell’Agrebi.

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2. Motivi del ricorso
tramite difensore, deducendo:

Non resta, quindi, che ribadire la infondatezza delle, generiche ed intempestive,
doglianze del ricorrente e, nel respingere il ricorso, segue, per legge, la sua condanna al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.

Così deciso il 19 agosto 2014

Il Co

e estensore

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali…

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