Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38928 del 03/05/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38928 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DERIU SIMONE N. IL 15/09/1991
avverso l’ordinanza n. 36/2012 TRIB. LIBERTA’ di ORISTANO, del
14/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 1-MDò rehrrAGNA p_fridocux
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oav< ,,,A- Ankss ■ e(Lt1,1 Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 03/05/2013 RITENUTO IN FATTO
1. - L'indagato gestisce un punto di commercializzazione di scommesse su
eventi sportivi, senza essere in possesso della licenza di pubblica sicurezza prevista
dall'art. 88 del regio decreto n. 733 del 1938 e senza l'autorizzazione
dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS). In data 8 novembre
2012, il pubblico ministero ha convalidato il sequestro probatorio di apparecchiature e
documentazione in relazione alla violazione dell'art. 4, commi 4-bis e 4-ter della legge essere titolare di concessione o di autorizzazione dell'AAMS e senza la licenza di
pubblica sicurezza.
2. - Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Oristano, quale giudice del
riesame, ha rigettato la richiesta di riesame del decreto di sequestro di cui sopra.
3. - La difesa dell'indagato ha proposto ricorso davanti a questa Corte, sostenendo che la disciplina nazionale secondo cui la licenza di pubblica sicurezza non
può essere rilasciata in assenza di concessione o autorizzazione è in contrasto con il
Trattato CE e deve, conseguentemente, essere disapplicata da questa Corte anche nei
suoi riflessi penali.
4. - Con atto sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, è stata
proposta rinuncia al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. - Il ricorso è inammissibile, per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1,
lettera d), cod. proc. pen.
In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far
ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore
della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di
inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in C 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2013. 13 dicembre 1989, n.401, per avere operato l'attività di raccolta di scommesse senza