Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3892 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3892 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI
nei confronti di:
CASILLO DOMENICO N. IL 22/02/1959
avverso l’ordinanza n. 9594/2012 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
08/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
LAPALORCIA;
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IWsentite le conclusioni del P D tt.
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Uditi di sor Avv.;

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Data Udienza: 19/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza in data 8-1-2013, annullava quella emessa
dal Gip del tribunale della stessa città il 10-12-2012, applicativa della custodia cautelare in
carcere nei confronti di Domenico CASILLO, con la contestazione provvisoria dei reati di
associazione di tipo mafioso (clan Fabbrocino), estorsione aggravata e detenzione e porto di
una pluralità di armi (capi a, b, s), e ne ordinava la scarcerazione.

reggenza Biagio Bifulco e Domenico Cesarano durante la detenzione di Mario Fabbrocino,
riteneva: a) che, nonostante le molte conversazioni intercettate fra Casillo e Cesarano, non
ricorressero gravi indizi di appartenenza del primo al sodalizio in assenza di elementi a
sostegno di un suo contributo causalmente rilevante, risultando solo che egli era a conoscenza
delle modalità operative del clan; b) che l’apporto del Casillo al recupero del credito di
Domenico Falco non consentiva di escludere il reato di ragion fattasi che non costituisce titolo
cautelare; c) che l’esplosione di una trentina di colpi di tre armi da fuoco, percepibile in una
intercettazione ambientale alla quale risultavano presenti Cesarano e Casillo, non permetteva
di ritenere che quest’ultimo avesse la disponibilità di armi.
2. Ha proposto ricorso il PM presso il Tribunale di Napoli deducendo violazione di legge e vizio
di motivazione in relazione al compendio indiziario inerente a tutti e tre i capi d’imputazione.
2.1 In punto di reato associativo il ricorrente rilevava contraddittorietà tra le premesse del
provvedimento e la motivazione inerente alla posizione dell’indagato, laddove nelle premesse
le conversazioni del Casillo con Cesarano erano state ritenute rilevanti per la dimostrazione
degli assetti attuali del clan, mentre si era poi concluso che dalle stesse captazioni non
risultava un rapporto diretto di Casillo con il Bifulco, senza considerare che questi era tra l’altro
operante in un contesto territoriale diverso da quello di Cesarano. Inoltre il tribunale era
incorso in carenza di motivazione avendo trascurato, quanto al capo b), l’importanza del
recupero crediti per un sodalizio mafioso e, quanto al capo s), la rilevanza della conoscenza da
parte di Casillo del possesso di armi in capo a soggetti quali il Bifulco, che in una telefonata
intercettata l’indagato affermava essere in possesso di una pistola ‘pulita’.
2.2 In ordine al capo b) -l’estorsione in danno del debitore di Domenico Falco-, il PM ricorrente
osservava che il tribunale, nell’affermare che Cesarano e Casillo, delegati dal Falco all’esazione
del suo credito, non risultavano aver conseguito un tornaconto economico personale, e quindi
un ingiusto profitto, non aveva tenuto conto delle dichiarazioni rese dal Falco nell’interrogatorio
di garanzia (allegato al ricorso) secondo le quali Casillo si era appropriato dei soldi ricevuti dal
debitore compiendo ulteriori atti parassitari nei suoi confronti. Il che rendeva non configurabile
l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ascrivibile soltanto al titolare del diritto, non anche a
suoi delegati, non potendo essere delegato l’esercizio della violenza o minaccia.
3. Quanto infine al capo s), il PM si doleva del fatto che il tribunale, riconosciuta l’esplosione di
numerosi colpi di arma da sparo, non si fosse posto il problema del concorso materiale o

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1.1 n tribunale, premessa l’esistenza del clan Fabbrocino, del quale avevano assunto la

morale del Casillo, versato in materia e a conoscenza del possesso di armi da parte di affiliati
al clan (era citata l’intercettazione n. 655 del 10-10-2007).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va disatteso.
2. Le doglianze proposte, dietro l’apparente denuncia di vizi di legittimità, si traducono, a

nella sollecitazione di un riesame del merito attraverso la rinnovata valutazione degli
elementi indiziari disponibili.
3. Ciò non è consentito poiché, essendo a questa corte deputato il controllo della coerenza
e tenuta strutturale dei provvedimenti oggetto di gravame, esula dai suoi compiti
effettuare, sulla base delle prospettazioni dei ricorrenti, una rivalutazione del
compendio indiziario, funzione riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che
possa integrare il vizio di legittimità la mera allegazione di una diversa, e per il
ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze.
4. Così in punto di reato associativo il ricorrente, nel rilevare contraddittorietà tra le
premesse del provvedimento e le conclusioni inerenti alla posizione dell’indagato, ha
trascurato che non è manifestamente illogico né contraddittorio ritenere, da un lato, le
conversazioni del Casillo con Cesarano, peraltro numerose e frequenti, rilevanti per la
dimostrazione della sussistenza e degli assetti attuali del clan, dall’altro significative
soltanto di conoscenza in capo al ricorrente delle modalità operative di questo, al di
fuori della ricorrenza, almeno a livello di gravità indiziaria, di un suo contributo specifico
causalmente funzionale agli scopi dello stesso.
5. Né l’organo del riesame ha mancato di ulteriormente evidenziare, senza che il ricorrente
abbia contrapposto alcunché al riguardo, che dagli elementi di indagine a sostegno della
prospettazione accusatoria, indicati nell’ordinanza applicativa della misura cautelare,
non risultavano né un rapporto diretto di Casillo con l’altro reggente del sodalizio,
Bifulco, né l’assunzione da parte dell’indagato di un vincolo stabile con il gruppo, né,
ancora, un suo contributo causalmente rilevante alle finalità di questo.
6. Il ricorso, poi, non offre spunti efficacemente spendibili ai fini dell’affermazione del
raggiungimento della soglia della gravità indiziaria laddove genericamente assume che
il tribunale avrebbe tralasciato tanto l’importanza del recupero crediti per un sodalizio
mafioso da parte di soggetti sia intranei che estranei allo stesso, quanto la rilevanza
della conoscenza in capo al Casillo del possesso di armi da parte di altri soggetti.
7. Infatti, sotto il primo profilo, l’impugnante dà per scontata la ricorrenza di gravi indizi di
partecipazione dell’indagato al reato sub b), per contro esclusa nell’ordinanza gravata, e
comunque insufficiente a radicare la gravità indiziaria in ordine al capo a), sotto il
secondo richiama una telefonata intercettata in cui Casillo mostrerebbe di essere al

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fronte di motivazione adeguata e non manifestamente illogica dell’ordinanza impugnata,

corrente del possesso da parte del Bifulco di una pistola ‘pulita’, telefonata peraltro non
meglio individuata (essendo solo citati numeri di pagine, presumibilmente dell’ordinanza
genetica della misura), non utilizzata dall’organo del riesame e non allegata al ricorso,
quindi incontrollabile da questa corte. Senza contare che essa rappresenterebbe un
dato significativo di mera conoscenza da parte del Casillo dell’altrui possesso di
un’arma, non già, sotto il profilo della gravità indiziaria, di un suo contributo, per tale
tramite, alla vita dell’associazione.

ricorrente lamenta la mancata considerazione da parte del tribunale -laddove ha
affermato che Cesarano e Casillo, delegati dal Falco all’esazione del suo credito, non
risultavano aver conseguito un tornaconto economico personale, e quindi un ingiusto
profitto- delle dichiarazioni rese dal Falco nell’interrogatorio di garanzia, allegato al
ricorso, in ordine alle quali non è indicato il positivo superamento del vaglio di
attendibilità né richiamata la presenza di riscontri individualizzanti. Con conseguente
irrilevanza della questione circa la configurabilità, ritenuta nel provvedimento
impugnato e messa in discussione nel ricorso, del reato di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni.
9. In fatto e generica la censura in ordine al capo s). Invero, mentre il tribunale,
riconosciuta

l’esplosione di

numerosi colpi di armi da sparo risultante

dall’intercettazione n. 5501 del 2-7-2007, ha concluso che non vi erano elementi per
attribuirne al Casillo la partecipazione, il PM si duole genericamente del mancato esame
del problema del concorso materiale o morale di questi, solo richiamando per stralcio
una diversa e temporalmente distante intercettazione (n. 655 del 10-10-2007), non
considerata dal tribunale, asseritamente significativa di conoscenza da parte
dell’indagato di armi (definite nella conversazione ‘calcolatrici’) e del loro possesso da
parte di affiliati al clan, di per sé inidonea al raggiungimento della soglia della gravità
indiziaria in ordine al capo s).
10.Segue il rigetto del proposto gravame.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso.
Roma 19-12-2013

8. Quanto all’estorsione in danno di un debitore di Domenico Falco (capo b), invano il PM

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