Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38907 del 21/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38907 Anno 2013
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DEL GROSSO ANATOLIA N. IL 21/01/1950
avverso la sentenza n. 7245/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
28/09/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIO SARNO
0.4 5=6:1-2
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A.1
che ha concluso per Q
clst

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 21/05/2013

Ritenuto in fatto
1. La corte di appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, in riforma di quella emessa dal
tribunale della medesima città in data 29 febbraio 2008, appellata da Del Grosso Anatolia, ha
dichiarato estinti per prescrizione i reati di cui agli articoli 44 lettera c) d.p.r. 380/ 01 e 181
dLvo 42/04 contestati per avere abusivamente realizzato in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico ed archeologico, in assenza del prescritto permesso di costruire e in assenza del
nulla osta rilasciato dagli enti preposti al vincolo, al piano attico di un preesistente manufatto,
una struttura di metri quadrati 60 di forma irregolare, in muratura mista, vetri d’alluminio
anodizzato con un tetto di legno di altezza variabile da metri 3,20 m 2,50, completamente
rifinita composta da una camera, un bagno ed un salone con angolo cottura e disimpegno.
2. Ha confermato invece la condanna per il reato di cui all’articolo 483 del codice penale per
avere falsamente attestato, l’imputata nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
presentata presso l’USCE del comune di Roma, a corredo della domanda di condono edilizio del
3 dicembre 2004, che le opere contestate alla data del 31 marzo 2003 erano già esistenti.
3. Deduce in questa sede la ricorrente che la dichiarazione sostitutiva era stata rilasciata in
buona fede essendosi ritenuto che la costruzione potesse ritenersi ultimata già nell’anno 2002
anno in cui la ricorrente aveva fatto eseguire i lavori di trasformazione del terrazzo poi
ricoperto dalla tettoia, con le l’effettuazione di tutti gli impianti necessari per renderla
abitativa. Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e, in via subordinata,
eccepisce la violazione del divieto di reformatio in peius della sentenza di appello essendo
stata determinata una pena maggiore di quella inflitta in primo grado.
Considerato in diritto
4. Alla data odierna anche per il reato di cui all’articolo 483 cod. pen. è maturata la
prescrizione essendo decorso dalla consumazione del reato stesso il termine massimo di anni
sette e mesi sei.
Ciò posto deve ritenersi che sebbene in ordine alla declaratoria di responsabilità il motivo di
ricorso sia del tutto generico non confutando la ricorrente le argomentazioni dei giudici di
appello che con motivazione logica congruente hanno indicato le ragioni per le quali doveva
ritenersi la consapevolezza della falsità della dichiarazione, sia invece fondato il secondo
motivo.
Ed infatti si deve rilevare che nonostante l’appello sia stato proposto dalla sola imputata, e
nonostante la declaratoria di estinzione per prescrizione degli altri due capi d’imputazione
contestati, la pena risulta determinata in mesi 1 e giorni 15 di reclusione laddove quella di
primo grado era contenuta in mesi uno e giorni 10.
Non ricorrendo le condizioni dell’art. 129 cpp la sentenza va pertanto annullata senza rinvio
per essere anche il residuo reato di cui all’art. 483 cp estinto per prescrizione .
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il residuareato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 21.5.2013

I

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