Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38905 del 03/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38905 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIANESI ALESSANDRO N. IL 30/07/1926
avverso la sentenza n. 160/2012 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 10/01/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A-321′
che ha concluso per 114
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 03/05/2013

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RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 10 gennaio 2013, la Corte d’appello di Campobasso ha
confermato la sentenza del Tribunale di Isernia del 19 dicembre 2011, con la quale
l’imputato era stato condannato, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod.
pen. e 2 del d.lgs. n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638
del 1983, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
ometteva di versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni

2. – Avverso la sentenza e avverso l’ordinanza emessa in pari data dalla Corte
d’appello, con la quale era stata rigettata l’istanza di rinvio per impedimento a
comparire del difensore di fiducia, l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso
per cassazione. Lamenta il ricorrente che, con istanza del 7 gennaio 2013, il difensore
di fiducia dell’imputato aveva chiesto il rinvio del procedimento penale essendo
impossibilitato a comparire all’udienza del 10 gennaio 2013 per un concomitante
impegno professionale dinanzi al Tribunale di Roma in un procedimento a carico di
detenuti; concomitante impegno professionale che era stato imprevisto ed
imprevedibile.
Durante la discussione di fronte a questa Corte il difensore dell’imputato ha
eccepito la nullità della citazione dell’imputato per i processi di primo e secondo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile.
Inammissibile, per genericità è l’eccezione di nullità della citazione dell’imputato
per processi di primo e secondo grado proposta dal difensore nell’udienza di
discussione di fronte a questa Corte. Il difensore non specifica, infatti, in cosa tale
nullità consisterebbe, né richiama puntualmente gli atti del procedimento, dall’esame
dei quali, in ogni caso, risulta che l’imputato era stato regolarmente citato sia in primo
sia in secondo grado.
Del pari inammissibile, perché diretta a ottenere da questa Corte una
rivalutazione degli argomenti utilizzati, in punto di fatto, dalla Corte d’appello per
valutare la legittimità dell’impedimento addotto dal difensore in relazione alla sua
partecipazione all’udienza del 10 gennaio 2013, è la doglianza proposta con il ricorso.
Deve ricordarsi che, nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno
professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa
dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della
giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l’impegno privilegiato dal

dei lavoratori dipendenti relative ai mesi da gennaio ad aprile 2005.

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difensore per le ragioni rappresentate nell’istanza e da riferire alla particolare natura
dell’attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché
all’impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell’art. 102 cod. proc. pen. È, in
altri termini, legittima la decisione di rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza, pur
tempestivamente presentata, per precedenti improrogabili impegni professionali,
qualora l’attestazione di impossibilità di sostituzione sia apodittica, in quanto è onere
del difensore istante esplicitare e compiutamente documentare le ragioni di detta

complicazione del processo, l’esplicita richiesta dell’assistito, l’assenza di altri avvocati
nello studio del difensore, l’indisponibilità di colleghi esperti nella medesima materia
ecc. – per consentire al giudicante di apprezzarle (ex plurimis, sez. 6, 8 marzo 2012,
n. 11174, rv. 252191; sez. 5, 28 ottobre 2010, n. 41148, rv. 248905; sez. un., 25
giugno 2009, n. 29529, rv. 244109).
Del tutto correttamente, dunque, la Corte d’appello ha rilevato l’insussistenza
nel caso di specie della legittimità dell’impedimento per la genericità dell’affermazione
difensiva secondo cui non avrebbe potuto essere nominato un sostituto processuale,
basata sull’indimostrata asserzione secondo cui il suo assistito non avrebbe
consentito.
4. – Il ricorso deve essere perciò dichiarato inammissibile, con la conseguenza
che trova applicazione il principio, costantemente enunciato dalla giurisprudenza di
questa Corte, secondo cui la possibilità di rilevare e dichiarare eventuali cause di non
punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione, è
preclusa dall’inammissibilità del ricorso per cassazione, anche dovuta alla genericità o
alla manifesta infondatezza dei motivi, che non consente il formarsi di un valido
rapporto di impugnazione (ex multis, sez. 3, 8 ottobre 2009, n. 42839; sez. 1, 4
giugno 2008, n. 24688; sez. un., 22 marzo 2005, n. 4).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte
abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente
fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.

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impossibilità – che possono variamente riguardare la difficoltà, delicatezza o

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2013.

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