Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38903 del 03/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38903 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALIOU SENY SARR N. IL 14/09/1963
avverso la sentenza n. 4430/2007 CORTE APPELLO di ROMA, del
25/03/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. AL9M0o t:Art .40,A
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che ha concluso per 1-5 fx-vA ri v VA” cv to 5 ey.2,04
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 03/05/2013

RITENUTO IN FATTO
1.

– Con sentenza del 25 marzo 2010, la Corte d’appello di Roma ha

confermato – riqualificando il primo reato originariamente contestato ex art. 171 ter,
comma 2, lettera a), della legge n. 633 del 1941 come reato ex art. 171 ter, comma
1, lettera c), della stessa legge – la sentenza del Tribunale di Roma del 27 febbraio
2007, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, con la quale l’imputato era stato
condannato in relazione a tale reato, perché deteneva per la vendita supporti CD e

comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, perché, senza giustificato motivo, si
tratteneva nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore di
Latina notificatogli il 24 luglio 2006.
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, deducendo: 1) il che il reato di cui al richiamato art. 14, comma 5-ter,
non è più previsto dalla legge come reato a seguito di pronuncia della Corte di
Giustizia dell’Unione europea; 2), la contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione quanto alla ritenuta abusiva duplicazione dei DVD e dei CD sequestrati, in
mancanza di verifiche espletate da personale esperto, essendo insufficiente a tal fine
la corrispondenza tra contenuto e copertine.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il primo motivo di ricorso è fondato; il secondo è inammissibile.
3.1. – L’articolo 14, comma 5 ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, più volte
modificato, prevede che la violazione dell’ordine del questore allo straniero di lasciare
il territorio dello Stato è punita, salvo che sussista giustificato motivo, con le pene ivi
indicate.
Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sez. 1, 6
novembre 2012, n. 46795; sez. 1, 12 aprile 2012, n. 14276, Rv. 252235), la condotta
di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del questore (art. 14,
comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998), ancorché posta in essere prima del
recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve
considerarsi non più applicabile nell’ordinamento italiano a seguito della pronuncia
della Corte di Giustizia U.E. del 28 aprile 2011, El Dridi, sicchè i giudizi di cognizione
aventi ad oggetto la condotta in questione devono essere definiti con la formula che il
fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Ne deriva l’accoglimento del primo motivo di ricorso.

2

DVD illegalmente duplicati e privi del bollino Siae, nonché per il reato di cui all’art. 14,

3.2. – Del tutto generici risultano, invece, i rilievi mossi con il secondo motivo di
doglianza circa l’inidoneità dell’accertamento della avvenuta abusiva riproduzione di
CD e DVD sequestrati. La difesa non tiene, infatti, conto dell’analitica e coerente
motivazione contenuta, sul punto, nella sentenza impugnata, laddove si desume
l’abusiva riproduzione dal fatto che si era proceduto all’esame a campione dei DVD e
dei CD, i quali erano posti in vendita su un banchetto sulla pubblica via e
riproducevano film nuovissimi evidentemente coperti dal diritto d’autore ed

4. – La sentenza impugnata deve essere, perciò, annullata limitatamente al
reato di cui all’art. 14, comma 5 ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, perché il fatto non è

previsto dalla legge come reato, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di
Roma per la determinazione della pena quanto al residuo reato. Il ricorso deve essere
per il resto rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 14, comma
5 ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato,

e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Roma per la determinazione della
pena quanto al residuo reato. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2013.

effettivamente corrispondenti alle copertine, anch’esse contraffatte.

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