Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3890 del 16/12/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3890 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LA BARBERA MAURIZO N. IL 11/01/1958
CEFFALIA SALVATORE N. IL 21/08/1989
avverso la sentenza n. 4580/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 25/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/12/2014 la relazione fatta dal
Consi liere Dott. MAURIZIO FUMO
ito il Procuratore enera e in
che ha concluso per

Data Udienza: 16/12/2014

,

udito il Pg in persona del sost. proc. gen. dott. U. De Augustinis che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso,
udito il difensore avv. C. Barbieri che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte d’appello di Palermo ha confermato la
pronuncia di primo grado con la quale La Barbera Maurizio e Ceffalia Salvatore furono
condannati a pena di giustizia di quanto riconosciuti colpevoli del delitto di furto aggravato,
perché, in concorso tra loro, al fine di trarne profitto, sottraevano quantitativo di acqua
imprecisato, avendo commesso il fatto con l’aggravante della violenza sulle cose, consistente
nell’aver effettuato un’allaccio diretto alla rete idrica attraverso la manomissione della
colonnina di distribuzione e con rimozione di valvole.
2. Ricorrono personalmente per cassazione i due imputati.
3. La Barbera deduce inosservanza dell’articolo 69 cp, atteso che le pur concesse
attenuanti generiche non sono state dichiarate prevalenti. Così operando, i giudici di merito
hanno errato, perché non hanno effettuato una valutazione integrale della personalità
dell’imputato, non hanno tenuto conto delle sue condizioni di vita estremamente disagiate, non
hanno considerato adeguatamente il comportamento processuale del La Barbera, il quale, sin
dal primo momento, ha fatto presente che il Ceffalia era del tutto estraneo ai fatti, in quanto
l’abusivo allacciamento era stato realizzato da lui (La Barbera) e dal nonno del predetto
Ceffalia.
4. Ceffalia deduce inosservanza dell’articolo 624 cp, nonché dell’articolo 192 comma
terzo cpp e omessa motivazione, assumendo che erroneamente i giudici di secondo grado non
hanno valutato i motivi di appello con i quali si ricordava che La Barbera, nella immediatezza
dell’accertamento, ebbe a scagionarlo. E in realtà il Ceffalia nulla sapeva delle modalità con le
quali l’acqua veniva fornita all’appartamento che egli abitava e nulla sapeva circa le modalità di
pagamento di tali forniture, essendo sempre stato convinto che di tanto si occupasse la madre,
che già pagava le bollette Enel. Manca dunque completamente l’elemento soggettivo in capo a
questo imputato, che non ha mai avuto la consapevolezza della natura illecita
dell’appropriazione dell’acqua. Non si comprende come la corte d’appello abbia ribadito la
affermazione di colpevolezza di questo ricorrente, semplicemente sulla base del fatto che
nessun contratto di fornitura era stato stipulato con l’ente erogatore.
4.1. Con la seconda censura, anche il Ceffalia deduce violazione dell’articolo 69 cp,
argomentando in maniera analoga a quella sopra illustrata a proposito del La Barbera.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del La Barbera è manifestamente infondato e dunque inammissibile; il
primo motivo del ricorso del Ceffalia è fondato; il suo ricorso dunque merita accoglimento.
2. Quanto al trattamento sanzionatorio riservato al La Barbera, non corrisponde al vero
il fatto che la corte di appello non abbia valutato nel complesso la personalità del predetto,
atteso che essa ha fatto riferimento, oltretutto, anche ai gravi, numerosi e specifici precedenti
penali dell’imputato. Ha anche fatto riferimento alla gravità del danno, atteso che,
evidentemente, l’allaccio era stato realizzato molti anni addietro e quindi deve ritenersi che il
ricorrente, per molto tempo, si sia appropriato di una gran quantità di acqua. La corte ha
inoltre rappresentato che le già concesse attenuanti generiche, pur se ritenute equivalenti,
hanno determinato la indivuduazione di un trattamento sanzionatorio sostanzialmente molto
mite.
2.1. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del La Barbera la
condanna di costui al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di somma a
favore della cassa ammende. Si stima equo determinare detta somma di C 1000.

RITENUTO IN FATTO

4. Consegue annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al solo Ceffalia.
Il rinvio (per nuovo esame) va disposto innanzi ad altra sezione della corte d’appello di
Palermo.
PQM
annulla la sentenza impugnata nei confronti di Ceffalia Salvatore, con rinvio per nuovo esame
ad altra sezione della corte di appello di Palermo; dichiara inammissibile il ricorso di La Barbera
Maurizio, che condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della
somma di € 1000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 16. XII. 2014.-

3. Quanto al Ceffalia, la corte di merito non ha risposto in maniera adeguata alle sue
osservazioni, contenute nei i motivi di appello. L’imputato invero aveva posto in evidenza: a)
che La Barbera lo aveva completamente scagionato, affermando che era stato il nonno del
Ceffalia a provvedere all’allaccio abusivo, b) che egli non era a conoscenza del fatto che la
fornitura d’acqua non >Fra – era mai stata pagata, perché riteneva che di ciò si occupasse la
madre, la quale già si occupava di pagare le altre forniture.
3.1. Ebbene, la corte di appello, incongruamente, sostiene che le dichiarazioni del
Ceffalia non sono credibili, in quanto per l’appartamento che gli occupa non è mai stato
stipulato contratto di fornitura idrica. Con tale argomentazione, invero, non si è fornita risposta
a quanto l’imputato, come anticipato, aveva sostenuto, vale a dire che di tali incombenze si
occupava la madre. In realtà, va anche considerato che, al momento dell’accertamento, il
Ceffalia, nato nel 1989, aveva 23 anni e dunque non è impossibile che, data la giovane età,
non si facesse carico di incombenze del genere, che solitamente sono fronteggiate dai genitori,
se conviventi con i figli.

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