Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 389 del 29/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 389 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RGIBI AYMEN nato il 06/04/1993 a DJENDOUBA( TUNISIA)

avverso la sentenza del 24/11/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 29/09/2017

RILEVATO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Genova ha confermato la
sentenza del Tribunale di Imperia del 03/05/2016 di condanna nei confronti di
Rgibi Aymen in ordine al reato di cui all’art. 13, comma 13, D. Lgs. n. 286 alla
pena di mesi otto di reclusione.
Avverso tale sentenza il Rgibi, a mezzo del proprio difensore, ricorre per

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Va premesso che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo
edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile
nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al
minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di
adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art.
133 cod. pen. (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197).
Ciò posto, nel caso specifico, dopo aver illustrato con motivazione congrua
ed adeguata le ragioni del diniego dell @ circostanz& attenuanti di cui all’art. 62
bis cod. pen., la Corte d’appello ha confermato il trattamento sanzionatorio di cui
alla sentenza di primo grado, irrogando la pena minima edittale.
In ordine al trattamento sanzionatorio, pertanto, l’organo giudicante ha
svolto correttamente il suo compito, in quanto il sindacato di legittimità sussiste
solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di
ragionamento illogico.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle
ammende, determinabile in 2.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

2

Cassazione per omessa motivazione in ordine al calcolo di pena.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle
ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Alio Esp
C
»o

Angela Tardio
-31)

Così deciso in Roma il 29 settembre 2017.

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