Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 389 del 17/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 389 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARGARI VITANTONIO N. IL 29/01/1929 parte offesa nel
procedimento
c/
VERGARI ERMANNO N. IL 25/04/1941
ANCORA MARCO N. IL 31/03/1963
COLOPI GIANFRANCO N. IL 06/01/1949
GALARDINI FAUSTO N. IL 09/09/1957
avverso il decreto n. 1176/2011 GIP TRIBUNALE di POTENZA, del
05/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 17/09/2013

OSSERVA
La persona offesa, Margari Vitantonio , propone ricorso avverso il decreto di
archiviazione emesso dal Gip del Tribunale di Potenza, in data 5-2-13 .
Il ricorso è stato sottoscritto dalla parte lesa personalmente. A norma dell’ art 613
co 1 cpp , la parte può provvedere personalmente a sottoscrivere il ricorso. Ma le
Sezioni unite hanno stabilito che tale disposizione è applicabile esclusivamente nei
“parte “e le altre parti private diverse dall’imputato non possono stare in giudizio,
ai sensi dell’art 100 co 1 cpp , se non col ministero di un difensore munito di procura
speciale . Pertanto, la parte offesa non è legittimata a presentare personalmente
ricorso per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poichè , per la valida
instaurazione del giudizio di legittimità , si applica la regola dettata dall’art 613 cpp ,
secondo cui l’atto di impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di
inammissibilità , da difensori iscritti nell’apposito albo ( Sez. un.16-12-98 , Messina,
rv 212077) .
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al
pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della cassa delle
ammende di una somma che si stima equo quantificare in euro 500, a norma
dell’art 616 cpp
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 500 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 17-9-13.

confronti dell’imputato poiché alla persona offesa non compete la qualificazione di

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