Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38898 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38898 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GORIZIA GIUSEPPE N. IL 13/03/1982
avverso la sentenza n. 497/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
03/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI
Udito il Procuratore Genprale in persona del DottAMí,C)
che ha concluso per
4.‘

U o, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

529<:3 Data Udienza: 23/04/2013 Ritenuto che la Corte di appello di Genova, con sentenza del 3 luglio 2012 ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova del 27 ottobre 2008 che aveva condannato Gorizia Giuseppe alla pena di mesi tre di reclusione e 300 euro di multa, in relazione ai reati: a) di cui all'art. 171 ter della legge 22 aprile 1941 n. 633, perché abusivamente, a fini di lucro, deteneva 24 supporti audio musicali CD e n. 2 supporti audiovisivi DVD illecitamente duplicati e senza contrassegno SIAE; b) del reato di cui all'art. 648 c.p., perché al fine di procurarsi un profitto, acquistava o comunque riceveva i CD e DVD di cui al capo precedente, recante il 633 del 1941, fatti accertati in Sant'Olcese, loc. Manasseno 1'8 novembre 2005; che, avverso la sentenza, l'imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, lamentando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale atteso che non si comprende dove risulterebbe sussistere lo scopo di lucro, atteso che nessuno dei CD veniva ascoltato o riprodotto all'interno del locale pubblico, in quanto non sussiste prova che ci fosse apparecchio per la loro riproduzione ed i supporti erano stati trovati dietro al bancone; inoltre non c'è prova che gli stessi fossero stati ricevuti da terzi, posto che l'apparecchiatura per la duplicazione è di facile reperimento e l'imputato aveva dichiarato in interrogatorio di averli duplicati in proprio. Considerato che il primo motivo di ricorso risulta infondato; che, anche dopo la sentenza Schwibbert, rimane vietata qualsiasi attività che comporti l'abusiva diffusione, riproduzione, contraffazione delle opere di ingegno (cfr. Sez. 3, n. 27764 del 24/06/2008, Donnarumma, Rv. 240834); che, nel caso di specie, i giudici di appello hanno indicato gli elementi probatori a sostegno del proprio convincimento in relazione alla responsabilità riconosciuta in relazione al reato di cui al capo a), evidenziando come nel corso dell'istruttoria fosse emerso che i CD e DVD si trovavano accanto all'impianto stereo ed era perciò logicamente desumibile che gli stessi fossero destinati alla diffusione per i frequentatori del circolo Eden del quale l'imputato è contitolare; che di contro i giudici di merito non hanno fornito alcuna spiegazione in ordine alla confermata condanna per il delitto di ricettazione, atteso che non hanno fornito risposta ai motivi di appello, che segnalavano la possibilità che gli stessi fossero stati riprodotti dallo stesso imputato; che è consolidato principio della giurisprudenza di legittimità che per la configurabilità del reato di ricettazione, in capo al detentore a fini di profitto di supporti audiovisivi illecitamente riprodotti, è necessario che la contraffazione sia opera di terzi (cfr. Sez.3, n. 7880 del 10/1/2012, dep. 29/2/2012, Fuschi, Rv. 251976); 2 marchio SIAE contraffatto e quindi provento del delitto di cui all'art. 171 legge n. che, quindi, la sentenza deve essere annullata limitatamente al delitto di ricettazione con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova per un nuovo esame, mentre nel resto il ricorso deve essere rigettato P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di ricettazione e rinvia ad nel resto. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2013 Il co • 1 1 tu , li-re estensore Elis/tta Rosi Il Pre nte Alfre eresi altra Sezione della Corte di appello di Genova per nuovo esame; rigetta il ricorso

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