Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38897 del 23/04/2013


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 38897 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ROSI ELISABETTA

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sul ricorso proposto da:
VERONESI GIANCARLO N. IL 25/07/1947
avverso la sentenza n. 75/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
07/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI
Liiiinup
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. -V/9-0
che ha concluso per

Udito,
, per la parte civile, l’Avv
7Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 23/04/2013

Rilevato che con dichiarazione sottoscritta dall’avv. Pio Pomponio, Veronesi
Giancarlo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di
appello di Milano del 7 giugno 2012, che ha dichiarato inammissibile l’appello
proposto avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Milano alla pena di
mesi quattro di reclusione, per il reato di cui all’art. 10 bis d.lgs n. 74 del 2000,
in relazione al periodo di imposta 2004, lamentando erronea applicazione delle
norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all’omessa notifica degli
atti di accertamento tributario e del processo di primo grado e per erroneo

Considerato che il ricorso per cassazione può essere presentato direttamente
dall’imputato (ex art. 571 c.p.p.) ovvero l’atto di impugnazione può essere
sottoscritto dal difensore che sia iscritto nell’apposito albo speciale (cfr. Sez. U,
n. 31297 del 28/04/2004, Terkuci, Rv. 228119
che, pertanto, questo Collegio rileva che l’impugnazione apparentemente
proposta dall’imputato Veronesi Giancarlo deve essere dichiarata inammissibile
in quanto non è stata sottoscritta dal Veronesi, ma dal solo avvocato Pio
Pomponio;
che, in ogni modo, il ricorso risulterebbe comunque inammissibile per manifesta
infondatezza, atteso che la decisione di inammissibilità dell’atto di appello è
corretta, attesa l’assoluta genericità dell’atto impugnatorio avverso la sentenza
di primo grado, privo di motivazioni;
che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto dello ius
postulandi ed il Veronesi non deve, di conseguenza, essere condannato al
pagamento delle spese processuali, nonché alla sanzione pecuniaria a favore
della cassa delle ammende, trattandosi di una inammissibilità incolpevole ai
sensi della sentenza 186/2000 della Corte costituzionale

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2013

Il consigliere estensore

Il Pr s . dente

conteggio del termine di prescrizione del reato;

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