Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38896 del 23/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38896 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IMBROGNO EGIDIO N. IL 05/05/1989
IMBROGNO VITTORIO N. IL 05/11/1991
avverso la sentenza n. 921/2010 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 14/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 23/05/2014

– che La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 14/10/2013 ha confermato la decisione con
la quale, in data 16/4/2010, il Tribunale di Cosenza aveva affermato la responsabilità penale di
IMBROGNO Egidio ed IMBROGNO Vittorio per il reato di cui all’articolo 73 d.P.R. 309\90
(illecita detenzione di hashish, ritenuta l’applicabilità dell’art. 73, comma 5 d.P.R. 309\90 — acc. in
Cosenza, il 15/3/2010);
— che avverso detta sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione gli imputati, deducendo
l’erronea interpretazione delle risultanze processuali, violazione dell’art. 350 cod. proc. pen. e
dell’art. 73 d.P.R. 309\90;
— che, nella specie, risulta accertato che il predetti detenevano effettivamente lo stupefacente
rinvenuto e che la Corte di appello ha motivatamente escluso la destinazione all’uso esclusivamente
personale sulla base delle seguenti emergenze processuali: dato quantitativo, contesto pubblico della
detenzione, inverosimiglianza e contraddittorietà delle dichiarazioni sulle modalità di acquisto,
modalità di occultamento e suddivisione in dosi della sostanza, incapienza patrimoniale degli
imputati, genericità ed implausibilità delle dichiarazioni circa l’uso personale. Quanto alle
dichiarazioni del teste DE ROSE (rispetto al quale si assume nei ricorsi la violazione dell’art. 350
cod. proc. pen.) la Corte del merito ha rilevato la fondatezza delle prime statuizioni pur prescindendo
dal contenuto delle stesse, avendo questi espresso soltanto mere impressioni;
— che le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione
fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono proponibili
nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella
specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e
il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di
una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
— che le censure predette si presentano, in ogni caso, come meramente ripetitive di questioni già
esaminate e risolte dai giudici del merito;
— che, in ogni caso, non risulta violata la legalità della pena alla luce della sentenza n. 32 del 2014
della Corte Costituzionale e del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146 (convertito nella legge 21
febbraio 2014, n. 10);
— che i ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili e alla declaratoria di
inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro
1.000,00
P. Q. M.

Ritenuto:

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e cil otwv,i;
della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
a camera di consiglio del 23/5/2014
Così deliberato in r

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